Art. 5 
 
                       Comprensori di bonifica 
 
  1. Tutto il territorio regionale e'  classificato  di  bonifica  ai
sensi e per gli effetti della vigente legislazione  ed  e'  suddiviso
nei comprensori di cui all'allegato  A  alla  presente  legge,  quali
unita' idrografiche ed idrauliche omogenee ai fini della  difesa  del
suolo  e  della  gestione  delle   acque,   anche   con   riferimento
all'irrigazione. 
  2.  I  consorzi,   nell'articolazione   delle   proprie   strutture
operative,  perseguono   l'obiettivo   di   una   efficace   presenza
sull'intero territorio  di  competenza,  anche  in  riferimento  alla
necessita' del mantenimento del livello dei  servizi  realizzati  dai
precedenti enti gestori della bonifica di cui alla legge regionale  5
maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica).