Art. 5 Comprensori di bonifica 1. Tutto il territorio regionale e' classificato di bonifica ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione ed e' suddiviso nei comprensori di cui all'allegato A alla presente legge, quali unita' idrografiche ed idrauliche omogenee ai fini della difesa del suolo e della gestione delle acque, anche con riferimento all'irrigazione. 2. I consorzi, nell'articolazione delle proprie strutture operative, perseguono l'obiettivo di una efficace presenza sull'intero territorio di competenza, anche in riferimento alla necessita' del mantenimento del livello dei servizi realizzati dai precedenti enti gestori della bonifica di cui alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica).