Art. 6 Modificazioni dei comprensori 1. Ai fini della nuova perimetrazione dei comprensori di cui all'art. 5, comma 1, la Giunta regionale, sentita la conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all'art. 12-sexies della legge regionale 11 dicembre 1998 n. 91 (Norme per la difesa del suolo), elabora una proposta di delimitazione e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. 2. Qualora, al fine di realizzare unita' idrografiche ed idrauliche omogenee, sia necessario istituire o modificare comprensori interregionali, la nuova delimitazione e' effettuata con deliberazione del Consiglio regionale previa intesa con la Regione interessata. 3. La deliberazione di approvazione e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana e nel sito informatico della Regione.