Art. 6 
 
                    Modificazioni dei comprensori 
 
  1. Ai fini  della  nuova  perimetrazione  dei  comprensori  di  cui
all'art. 5, comma 1,  la  Giunta  regionale,  sentita  la  conferenza
permanente per la difesa del suolo di cui  all'art.  12-sexies  della
legge regionale 11 dicembre 1998 n.  91  (Norme  per  la  difesa  del
suolo), elabora una proposta  di  delimitazione  e  la  trasmette  al
Consiglio regionale per l'approvazione. 
  2. Qualora, al fine di realizzare unita' idrografiche ed idrauliche
omogenee,  sia  necessario   istituire   o   modificare   comprensori
interregionali,   la   nuova   delimitazione   e'   effettuata    con
deliberazione del Consiglio regionale previa intesa  con  la  Regione
interessata. 
  3. La deliberazione di approvazione e'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione Toscana e nel sito informatico della Regione.