Art. 7 
 
                        Consorzi di bonifica 
 
  1. Per ciascuno  dei  comprensori  indicati  all'allegato  A  della
presente legge, e' istituito un Consorzio di bonifica. 
  2. I consorzi sono denominati come di seguito indicato: 
    a) Consorzio 1 - Toscana Nord; 
    b) Consorzio 2 - Alto Valdarno; 
    c) Consorzio 3 - Medio Valdarno; 
    d) Consorzio 4 - Basso Valdarno; 
    e) Consorzio 5 - Toscana Costa; 
    f) Consorzio 6 - Toscana Sud. 
  3. Il Consorzio di bonifica  e'  ente  pubblico  economico  a  base
associativa, retto da un proprio statuto, la cui azione e'  informata
ai principi di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza, nel
rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio.