Art. 7 Consorzi di bonifica 1. Per ciascuno dei comprensori indicati all'allegato A della presente legge, e' istituito un Consorzio di bonifica. 2. I consorzi sono denominati come di seguito indicato: a) Consorzio 1 - Toscana Nord; b) Consorzio 2 - Alto Valdarno; c) Consorzio 3 - Medio Valdarno; d) Consorzio 4 - Basso Valdarno; e) Consorzio 5 - Toscana Costa; f) Consorzio 6 - Toscana Sud. 3. Il Consorzio di bonifica e' ente pubblico economico a base associativa, retto da un proprio statuto, la cui azione e' informata ai principi di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio.