Art. 8 Partecipazione al Consorzio 1. Nell'ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuenza, che individua le proprieta' immobiliari che ricevono beneficio dall'attivita' di bonifica. Del perimetro di contribuenza e' data notizia al pubblico mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito informatico di ciascun Consorzio. 2. Il Consorzio e' costituito tra i proprietari degli immobili situati nell'ambito del perimetro di contribuenza di cui al comma 1. 3. La partecipazione al Consorzio e' obbligatoria. La qualifica di consorziato si intende acquisita con l'iscrizione delle proprieta' immobiliari nel perimetro di contribuenza. 4. I consorziati: a) eleggono gli organi consortili, in conformita' con la presente legge e con lo statuto del Consorzio; b) sono tenuti al pagamento del contributo consortile; c) esercitano tutte le attivita' e funzioni stabilite dalla presente legge e dall'ordinamento interno del Consorzio. 5. Le attribuzioni di cui al comma 4, anziche' dal proprietario, sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile. 6. Il proprietario comunica al Consorzio i nominativi dei soggetti di cui al comma 5 al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.