Art. 8 
 
                     Partecipazione al Consorzio 
 
  1. Nell'ambito del comprensorio viene delimitato  il  perimetro  di
contribuenza, che individua le proprieta'  immobiliari  che  ricevono
beneficio dall'attivita' di bonifica. Del perimetro  di  contribuenza
e' data notizia al pubblico  mediante  pubblicazione  nel  Bollettino
ufficiale della Regione Toscana e sul  sito  informatico  di  ciascun
Consorzio. 
  2. Il Consorzio e' costituito  tra  i  proprietari  degli  immobili
situati nell'ambito del perimetro di contribuenza di cui al comma 1. 
  3. La partecipazione al Consorzio e' obbligatoria. La qualifica  di
consorziato si intende acquisita con  l'iscrizione  delle  proprieta'
immobiliari nel perimetro di contribuenza. 
  4. I consorziati: 
    a) eleggono gli organi consortili, in conformita' con la presente
legge e con lo statuto del Consorzio; 
    b) sono tenuti al pagamento del contributo consortile; 
    c) esercitano tutte  le  attivita'  e  funzioni  stabilite  dalla
presente legge e dall'ordinamento interno del Consorzio. 
  5. Le attribuzioni di cui al comma 4,  anziche'  dal  proprietario,
sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o  dal  titolare  di
diritti reali di godimento, qualora  gli  stessi  siano  tenuti,  per
legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile. 
  6. Il proprietario comunica al Consorzio i nominativi dei  soggetti
di cui al comma  5  al  fine  della  loro  iscrizione  nei  ruoli  di
contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.