Art. 10 Piano annuale delle attivita' 1. La Giunta regionale, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali, le organizzazioni professionali agricole e cooperative e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro il 31 luglio di ogni anno, definisce, nel rispetto degli atti di programmazione regionale e in particolare del piano regionale agricolo forestale (PRAF) di cui alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale), le direttive per la redazione della proposta del piano annuale delle attivita' dell'ente relativo all'anno successivo. 2. La proposta di piano annuale, adottata dal direttore, contiene anche le indicazioni relative al triennio successivo e definisce gli indirizzi operativi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c). 3. La proposta di piano di cui al comma 2, e' trasmessa alla Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno. 4. La Giunta regionale adotta la proposta di piano e la trasmette alla commissione consiliare competente, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento. Acquisito il parere o decorso tale termine, la Giunta regionale procede all'approvazione del piano. 5. Il direttore presenta alla Giunta regionale una relazione sull'avanzamento del piano secondo le indicazioni contenute nel piano stesso.