Art. 10 
 
                    Piano annuale delle attivita' 
 
  1. La Giunta regionale,  sentite  le  associazioni  rappresentative
degli  enti  locali,  le  organizzazioni  professionali  agricole   e
cooperative    e    le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative, entro il 31 luglio  di  ogni  anno,  definisce,  nel
rispetto degli atti di programmazione regionale e in particolare  del
piano regionale agricolo forestale (PRAF) di cui alla legge regionale
24 gennaio 2006, n.  1  (Disciplina  degli  interventi  regionali  in
materia di agricoltura  e  sviluppo  rurale),  le  direttive  per  la
redazione della proposta del piano annuale delle attivita'  dell'ente
relativo all'anno successivo. 
  2. La proposta di piano annuale, adottata dal  direttore,  contiene
anche le indicazioni relative al triennio successivo e definisce  gli
indirizzi operativi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c). 
  3. La proposta di piano di cui al comma 2, e' trasmessa alla Giunta
regionale entro il 31 ottobre di ogni anno. 
  4. La Giunta regionale adotta la proposta di piano e  la  trasmette
alla commissione consiliare competente, che si pronuncia entro trenta
giorni dal ricevimento. Acquisito il parere o decorso  tale  termine,
la Giunta regionale procede all'approvazione del piano. 
  5. Il  direttore  presenta  alla  Giunta  regionale  una  relazione
sull'avanzamento del piano secondo le indicazioni contenute nel piano
stesso.