Art. 11 
 
                              Bilancio 
 
  1. L'esercizio finanziario dell'ente inizia il 1° gennaio e termina
il 31 dicembre del medesimo anno. 
  2. Il bilancio preventivo  economico,  annuale  e  pluriennale,  e'
adottato dal direttore entro il 30 novembre  dell'anno  precedente  a
quello cui si riferisce. 
  3. Il bilancio di esercizio e' adottato dal direttore entro  il  30
aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. 
  4. Il bilancio preventivo economico, corredato dalla relazione  del
collegio  dei  revisori,  e'  trasmesso  dal  direttore  alla  Giunta
regionale che l'approva, previo parere del Consiglio regionale, entro
sessanta giorni dal ricevimento. 
  5. Il bilancio di esercizio e' trasmesso dal direttore alla  Giunta
regionale, corredato dalla relazione del collegio  dei  revisori.  La
Giunta regionale lo invia al Consiglio regionale entro trenta  giorni
dal suo ricevimento. Il Consiglio regionale provvede all'approvazione
entro sessanta giorni dal ricevimento. 
  6. Il bilancio di previsione si compone del conto economico  e  del
piano triennale degli  investimenti.  Il  bilancio  di  esercizio  si
compone dello stato patrimoniale, del conto economico  e  della  nota
integrativa ed e' redatto secondo i principi  di  cui  agli  articoli
2423  e  seguenti  del  codice  civile,  in  quanto  compatibili.  La
struttura del bilancio di esercizio e del bilancio di  previsione  si
conforma allo schema deliberato dalla Giunta regionale. 
  7. Il bilancio di previsione e'  corredato  da  una  relazione  del
direttore che evidenzia tra l'altro i rapporti  tra  il  piano  delle
attivita' e le previsioni economiche. 
  8. Il bilancio di esercizio e' corredato dai bilanci delle societa'
dallo stesso ente eventualmente partecipate e da  una  relazione  del
direttore che  evidenzia  i  rapporti  tra  gli  eventi  economici  e
patrimoniali e le attivita' poste in essere.