Art. 11 Bilancio 1. L'esercizio finanziario dell'ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno. 2. Il bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale, e' adottato dal direttore entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. 3. Il bilancio di esercizio e' adottato dal direttore entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. 4. Il bilancio preventivo economico, corredato dalla relazione del collegio dei revisori, e' trasmesso dal direttore alla Giunta regionale che l'approva, previo parere del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento. 5. Il bilancio di esercizio e' trasmesso dal direttore alla Giunta regionale, corredato dalla relazione del collegio dei revisori. La Giunta regionale lo invia al Consiglio regionale entro trenta giorni dal suo ricevimento. Il Consiglio regionale provvede all'approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento. 6. Il bilancio di previsione si compone del conto economico e del piano triennale degli investimenti. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa ed e' redatto secondo i principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. La struttura del bilancio di esercizio e del bilancio di previsione si conforma allo schema deliberato dalla Giunta regionale. 7. Il bilancio di previsione e' corredato da una relazione del direttore che evidenzia tra l'altro i rapporti tra il piano delle attivita' e le previsioni economiche. 8. Il bilancio di esercizio e' corredato dai bilanci delle societa' dallo stesso ente eventualmente partecipate e da una relazione del direttore che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attivita' poste in essere.