Art. 12 Entrate 1. Le entrate dell'ente sono costituite da: a) il contributo annuale per le spese di funzionamento; b) i finanziamenti della regione finalizzati alle attivita' del piano annuale secondo quanto previsto dal PRAF di cui alla legge regionale n. 1/2006; c) i proventi derivanti dalla gestione delle aziende agricole e delle altre superfici agricole e forestali; d) i proventi ricavati dalle utilizzazioni di cui all'art. 4; e) altri contributi regionali, statali e comunitari; f) il ricorso al credito, nel rispetto delle prescrizioni sul ricorso ad operazioni finanziarie e patrimoniali contenute nell'art. 8 della legge regionale n. 65/2010; g) ulteriori entrate eventuali.