Art. 12 
 
                               Entrate 
 
  1. Le entrate dell'ente sono costituite da: 
  a) il contributo annuale per le spese di funzionamento; 
  b) i finanziamenti della regione  finalizzati  alle  attivita'  del
piano annuale secondo quanto previsto dal  PRAF  di  cui  alla  legge
regionale n. 1/2006; 
  c) i proventi derivanti dalla gestione  delle  aziende  agricole  e
delle altre superfici agricole e forestali; 
  d) i proventi ricavati dalle utilizzazioni di cui all'art. 4; 
  e) altri contributi regionali, statali e comunitari; 
  f) il ricorso al  credito,  nel  rispetto  delle  prescrizioni  sul
ricorso ad operazioni finanziarie e patrimoniali contenute  nell'art.
8 della legge regionale n. 65/2010; 
  g) ulteriori entrate eventuali.