Art. 14 
 
                              Personale 
 
  1. La dotazione organica e'  determinata  con  deliberazione  della
Giunta regionale,  su  proposta  del  direttore  ed  e'  composta  da
personale tecnico, amministrativo e operaio. 
  2. Per il  funzionamento  dell'ente  puo'  essere  assegnato  dalla
Giunta regionale  personale  appartenente  al  ruolo  organico  della
Giunta regionale. 
  3.  Al  personale  gia'  in  servizio  presso  l'Azienda  regionale
agricola di Alberese, alla data di entrata in vigore  della  presente
legge continua ad applicarsi il  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro dell'agricoltura. 
  4. L'ente puo' avvalersi anche di personale distaccato  dagli  enti
locali.