Art. 14 Personale 1. La dotazione organica e' determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del direttore ed e' composta da personale tecnico, amministrativo e operaio. 2. Per il funzionamento dell'ente puo' essere assegnato dalla Giunta regionale personale appartenente al ruolo organico della Giunta regionale. 3. Al personale gia' in servizio presso l'Azienda regionale agricola di Alberese, alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'agricoltura. 4. L'ente puo' avvalersi anche di personale distaccato dagli enti locali.