Art. 16 Norme transitorie 1. In fase di prima applicazione il direttore dell'ente e' nominato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Entro sessanta giorni dalla nomina del direttore la Giunta definisce, su proposta del direttore, il fabbisogno di personale dell'ente, assegna le unita' di personale e il dirigente a cui affidare la responsabilita' della struttura competente allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d). Contestualmente la Giunta regionale approva gli indirizzi di cui all'art. 10, comma 1. 3. A conclusione degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, ed al fine di razionalizzare la spesa pubblica, la Giunta regionale procede all'adeguamento del modello organizzativo dei propri uffici apportando le opportune riduzioni. 4. La gestione commissariale dell'Azienda regionale agricola di Alberese, di cui all'art. 2 della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 55 (Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti e organismi regionali), e' prorogata fino alla nomina di cui al comma 1, per la gestione ordinaria dell'Azienda regionale agricola di Alberese. 5. Il collegio dei revisori dell'ente e' nominato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 6. Il collegio dei revisori dell'Azienda regionale agricola di Alberese resta in carica fino alla nomina di cui al comma 5. 7. Le risorse dell'Azienda regionale agricola di Alberese destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttivita' del personale di cui all'art. 14, comma 3, relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dirigenti, gli impiegati e gli operai agricoli e al contratto integrativo provinciale, confluiscono per l'intero importo tra le risorse dell'ente destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttivita'.