Art. 16 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. In fase di prima applicazione il direttore dell'ente e' nominato
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 
  2. Entro sessanta giorni  dalla  nomina  del  direttore  la  Giunta
definisce, su proposta del  direttore,  il  fabbisogno  di  personale
dell'ente, assegna le unita'  di  personale  e  il  dirigente  a  cui
affidare  la  responsabilita'   della   struttura   competente   allo
svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2, comma  1,  lettere  a),
b),  c)  e  d).  Contestualmente  la  Giunta  regionale  approva  gli
indirizzi di cui all'art. 10, comma 1. 
  3. A conclusione degli adempimenti di cui ai commi 1  e  2,  ed  al
fine di razionalizzare la spesa pubblica, la Giunta regionale procede
all'adeguamento  del  modello   organizzativo   dei   propri   uffici
apportando le opportune riduzioni. 
  4. La gestione commissariale  dell'Azienda  regionale  agricola  di
Alberese, di cui all'art. 2 della legge regionale 30 ottobre 2010, n.
55 (Disposizioni in materia di permanenza in carica degli  organi  di
alcuni enti e organismi regionali), e' prorogata fino alla nomina  di
cui al comma 1, per  la  gestione  ordinaria  dell'Azienda  regionale
agricola di Alberese. 
  5. Il collegio dei revisori dell'ente e' nominato  entro  tre  mesi
dall'entrata in vigore della presente legge. 
  6. Il collegio dei  revisori  dell'Azienda  regionale  agricola  di
Alberese resta in carica fino alla nomina di cui al comma 5. 
  7. Le risorse dell'Azienda regionale agricola di Alberese destinate
alle politiche di sviluppo delle risorse umane e  alla  produttivita'
del personale di cui all'art. 14,  comma  3,  relative  ai  contratti
collettivi nazionali di lavoro per i dirigenti, gli impiegati  e  gli
operai agricoli e al contratto integrativo provinciale,  confluiscono
per  l'intero  importo  tra  le  risorse  dell'ente  destinate   alle
politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttivita'.