Art. 17 
 
                            Norme finali 
 
  1. L'ente esercita le funzioni di cui all'art. 2, a decorrere dalla
nomina di cui all'art. 16, comma 1, e da tale data tutti  i  rapporti
giuridici  attivi  e  passivi  facenti  capo  all'Azienda   regionale
agricola di Alberese sono trasferiti all'ente. 
  2. Il commissario  di  cui  all'art.  16,  comma  4,  procede  alla
redazione del bilancio finale di esercizio e  alla  ricognizione  del
patrimonio mobiliare e immobiliare. 
  3. Il bilancio finale di esercizio e l'atto di ricognizione di  cui
al comma 2, sono  trasmessi  alla  Giunta  regionale  entro  sessanta
giorni dalla nomina del direttore. La Giunta regionale  trasmette  il
bilancio   finale   di   esercizio   al   Consiglio   regionale   per
l'approvazione. 
  4. Al trasferimento dei beni mobili e immobili si procede  mediante
verbali  di  consegna  sottoscritti   dalle   parti.   Tali   verbali
costituiscono titolo per aggiornare i pubblici registri. 
  5. Entro  il  30  giugno  2013  il  direttore  adotta  il  bilancio
preventivo dell'ente e il piano  delle  attivita'  sulla  base  degli
indirizzi approvati dalla Giunta regionale. 
  6. Il bilancio preventivo economico, corredato dalla relazione  del
collegio  dei  revisori,  e'  trasmesso  dal  direttore  alla  Giunta
regionale che l'approva, previo parere del Consiglio regionale, entro
trenta giorni dal ricevimento.