Art. 17 Norme finali 1. L'ente esercita le funzioni di cui all'art. 2, a decorrere dalla nomina di cui all'art. 16, comma 1, e da tale data tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Azienda regionale agricola di Alberese sono trasferiti all'ente. 2. Il commissario di cui all'art. 16, comma 4, procede alla redazione del bilancio finale di esercizio e alla ricognizione del patrimonio mobiliare e immobiliare. 3. Il bilancio finale di esercizio e l'atto di ricognizione di cui al comma 2, sono trasmessi alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla nomina del direttore. La Giunta regionale trasmette il bilancio finale di esercizio al Consiglio regionale per l'approvazione. 4. Al trasferimento dei beni mobili e immobili si procede mediante verbali di consegna sottoscritti dalle parti. Tali verbali costituiscono titolo per aggiornare i pubblici registri. 5. Entro il 30 giugno 2013 il direttore adotta il bilancio preventivo dell'ente e il piano delle attivita' sulla base degli indirizzi approvati dalla Giunta regionale. 6. Il bilancio preventivo economico, corredato dalla relazione del collegio dei revisori, e' trasmesso dal direttore alla Giunta regionale che l'approva, previo parere del Consiglio regionale, entro trenta giorni dal ricevimento.