Art. 18 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1.  Il  contributo  annuale  per  le  spese  di  funzionamento   e'
determinato annualmente con legge di bilancio. 
  2. Per l'anno 2013 la Giunta regionale e' autorizzata ad  apportare
le  necessarie  variazioni  al  bilancio   di   previsione   annuale,
proporzionalmente ai mesi effettivi di attivita' dell'ente, per  fare
fronte  alle  esigenze  finanziarie  per  l'avvio   delle   attivita'
dell'ente e comunque senza  che  cio'  comporti  oneri  aggiuntivi  a
carico del bilancio regionale.