Art. 18 Norma finanziaria 1. Il contributo annuale per le spese di funzionamento e' determinato annualmente con legge di bilancio. 2. Per l'anno 2013 la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione annuale, proporzionalmente ai mesi effettivi di attivita' dell'ente, per fare fronte alle esigenze finanziarie per l'avvio delle attivita' dell'ente e comunque senza che cio' comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.