Art. 19 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. La Giunta  regionale,  entro  il  30  giugno  2013,  invia  alla
commissione consiliare  competente  una  prima  relazione  contenente
informazioni su: 
  a)   lo   stato   di   attuazione   delle   attivita'   preliminari
all'istituzione della banca della terra; 
  b)  la  situazione  relativa  alla  definizione   degli   indirizzi
operativi per la gestione  ottimale  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera c). 
  2. La Giunta regionale, entro  il  30  novembre  2014,  invia  alla
commissione  consiliare  competente  una  relazione  sullo  stato  di
attuazione delle legge, contenente in particolare: 
  a) una prima stima della consistenza qualitativa e quantitativa del
patrimonio agricolo-forestale inserito nella banca della terra; 
  b) lo  stato  di  attuazione  delle  procedure  di  verifica  della
rispondenza  delle  concessioni  esistenti  agli  indirizzi  di   cui
all'art. 2, comma 1, lettera c); 
  c) lo stato di attuazione  delle  procedure  di  aggiornamento  dei
piani di gestione agli indirizzi di cui all'art. 2, comma 1,  lettera
c). 
  3. La Giunta regionale, entro il 31 marzo 2016,  e  successivamente
con cadenza triennale, invia alla commissione  consiliare  competente
una relazione sui principali risultati ottenuti,  in  particolare  in
termini di riduzione di costi e di promozione ed utilizzo della banca
della terra ai  fini  della  realizzazione  delle  politiche  per  lo
sviluppo agro-forestale.