Art. 2 Funzioni 1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1, l'ente svolge le seguenti funzioni: a) gestisce la banca della terra di cui all'art. 3, quale strumento per favorire l'accesso dell'imprenditoria privata, e in particolare dei giovani agricoltori, ai terreni agricoli e forestali; b) promuove, coordina e attua interventi di gestione forestale sostenibile e di sviluppo dell'economia verde sul territorio della regione; c) approva, sentiti gli enti gestori e le associazioni rappresentative degli enti locali, indirizzi operativi per la gestione ottimale dei beni del patrimonio agricolo-forestale di cui all'art. 22 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), e in tale ambito predispone progetti di valorizzazione e determina gli obiettivi da conseguire in termini di proventi; d) verifica la conformita' dei piani di gestione dei complessi agricoli forestali adottati dagli enti gestori ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 39/2000 con gli indirizzi operativi di cui alla lettera c), e ne coordina l'attuazione; e) gestisce le aziende agricole e altre superfici agricole e forestali di sua proprieta' o di proprieta' della regione assegnategli in gestione, nelle quali svolge anche attivita' di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione in campo agricolo e forestale, attivita' di tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e forestali e delle risorse genetiche autoctone toscane, nonche' la gestione del parco stalloni regionale. 2. L'ente puo' partecipare in societa' cui e' affidata la gestione delle attivita' commerciali comprese quelle di promozione e commercializzazione dei prodotti e partecipare a cooperative e consorzi aventi finalita' compatibili con le funzioni di cui al comma 1.