Art. 2 
 
                              Funzioni 
 
  1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1,  l'ente
svolge le seguenti funzioni: 
  a) gestisce la banca della terra di cui all'art. 3, quale strumento
per favorire l'accesso dell'imprenditoria privata, e  in  particolare
dei giovani agricoltori, ai terreni agricoli e forestali; 
  b) promuove, coordina e  attua  interventi  di  gestione  forestale
sostenibile e di sviluppo dell'economia verde  sul  territorio  della
regione; 
  c)  approva,  sentiti  gli   enti   gestori   e   le   associazioni
rappresentative  degli  enti  locali,  indirizzi  operativi  per   la
gestione ottimale dei beni del patrimonio agricolo-forestale  di  cui
all'art. 22 della  legge  regionale  21  marzo  2000,  n.  39  (Legge
forestale della Toscana), e in tale  ambito  predispone  progetti  di
valorizzazione e determina gli obiettivi da conseguire in termini  di
proventi; 
  d) verifica la conformita' dei  piani  di  gestione  dei  complessi
agricoli forestali adottati dagli enti gestori ai sensi dell'art.  30
della legge regionale n. 39/2000 con gli indirizzi operativi  di  cui
alla lettera c), e ne coordina l'attuazione; 
  e) gestisce le  aziende  agricole  e  altre  superfici  agricole  e
forestali  di  sua  proprieta'  o   di   proprieta'   della   regione
assegnategli in gestione,  nelle  quali  svolge  anche  attivita'  di
ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione in campo  agricolo
e forestale, attivita' di tutela e  valorizzazione  delle  produzioni
agricole e forestali e delle  risorse  genetiche  autoctone  toscane,
nonche' la gestione del parco stalloni regionale. 
  2. L'ente puo' partecipare in societa' cui e' affidata la  gestione
delle  attivita'  commerciali  comprese  quelle   di   promozione   e
commercializzazione  dei  prodotti  e  partecipare  a  cooperative  e
consorzi aventi finalita' compatibili con le funzioni di cui al comma
1.