Art. 21 Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 39/2000 1. Dopo la lettera c-ter) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), e' aggiunta la seguente: «c-quater) attua ed esplicita i principi di gestione forestale sostenibile;». 2. Dopo la lettera c-quater) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 39/2000 e' aggiunta la seguente: «c-quinquies) detta disposizioni per l'amministrazione del patrimonio agricolo-forestale al fine di orientare la gestione produttiva degli enti competenti verso obbiettivi di sostenibilita' ambientale, di accrescimento della bio-diversita' animale e vegetale, di uso sociale, didattico, culturale e ricreativo e di promozione dell'economia locale».