Art. 21 
 
        Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 39/2000 
 
  1. Dopo la lettera c-ter) del  comma  2  dell'art.  1  della  legge
regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale  della  Toscana),  e'
aggiunta la seguente: «c-quater) attua ed  esplicita  i  principi  di
gestione forestale sostenibile;». 
  2. Dopo la lettera c-quater) del comma 2 dell'art.  1  della  legge
regionale n. 39/2000 e' aggiunta  la  seguente:  «c-quinquies)  detta
disposizioni per l'amministrazione del patrimonio  agricolo-forestale
al fine di orientare la gestione  produttiva  degli  enti  competenti
verso obbiettivi di sostenibilita' ambientale, di accrescimento della
bio-diversita'  animale  e  vegetale,  di  uso  sociale,   didattico,
culturale e ricreativo e di promozione dell'economia locale».