Art. 23 Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 39/2000 1. Alla lettera f) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 39/2000 la parola: «operai» e' sostituita dalle seguenti: «addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria».