Art. 24 Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 39/2000 dopo le parole: «comma 1.» sono aggiunte le seguenti: «In particolare per quanto riguarda il patrimonio regionale tali inventari possono riguardare ogni aspetto che si pone in relazione, anche indiretta, con il bosco e con gli usi plurimi ai quali e' destinato il patrimonio stesso, ai sensi dell'art. 1».