Art. 24 
 
        Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 39/2000 
 
  1. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 39/2000 dopo  le
parole: «comma 1.» sono aggiunte le  seguenti:  «In  particolare  per
quanto  riguarda  il  patrimonio  regionale  tali  inventari  possono
riguardare ogni aspetto che si pone in  relazione,  anche  indiretta,
con il bosco  e  con  gli  usi  plurimi  ai  quali  e'  destinato  il
patrimonio stesso, ai sensi dell'art. 1».