Art. 27 Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 39/2000 1. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 39/2000 e' sostituito dal seguente: «3. L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo e' di competenza delle province e delle unioni di comuni subentrate alle comunita' montane ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunita' montane) e della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), salvo diverse disposizioni della presente legge». 2. Dopo il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «3-bis. I soggetti di cui al comma 3, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentano alla Giunta regionale un piano annuale degli interventi da attuare nell'annualita' successiva». 3. Dopo il comma 3-bis dell'art. 10 della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «3-ter. Il piano annuale degli interventi di cui al comma 3-bis, per gli interventi ricadenti nei complessi di cui all'art. 22, costituisce attuazione dei piani di gestione di cui all'art. 30 e si conforma agli indirizzi approvati dall'ente Terre regionali toscane ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane e modifiche alla legge regionale n. 39/2000, alla legge regionale n. 77/2004 e alla legge regionale n. 24/2000)». 4. Dopo il comma 3-ter dell'art. 10 della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «3-quater. I piani annuali di cui all'art. 3-bis, vengono finanziati con le risorse del PRAF. La determinazione delle risorse da assegnare tiene conto della quantificazione degli obiettivi da conseguire in termini di proventi derivanti dalla gestione del patrimonio agricolo-forestale determinati dall'ente Terre regionali toscane ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 80/2012».