Art. 27 
 
       Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 39/2000 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 10 della  legge  regionale  n.  39/2000  e'
sostituito dal seguente: «3. L'attuazione degli interventi di cui  al
presente articolo e' di competenza delle province e delle  unioni  di
comuni  subentrate  alle  comunita'  montane  ai  sensi  della  legge
regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunita' montane)  e
della legge regionale 27 dicembre 2011,  n.  68  (Norme  sul  sistema
delle autonomie locali), salvo diverse  disposizioni  della  presente
legge». 
  2. Dopo il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 39/2000 e'
inserito il seguente: «3-bis. I soggetti di cui al comma 3, entro  il
31 dicembre di ogni anno, presentano alla Giunta regionale  un  piano
annuale degli interventi da attuare nell'annualita' successiva». 
  3. Dopo il comma  3-bis  dell'art.  10  della  legge  regionale  n.
39/2000 e' inserito il  seguente:  «3-ter.  Il  piano  annuale  degli
interventi di cui al comma 3-bis, per gli  interventi  ricadenti  nei
complessi di cui all'art. 22, costituisce  attuazione  dei  piani  di
gestione di cui all'art. 30 e si conforma  agli  indirizzi  approvati
dall'ente Terre regionali toscane ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,
lettera  c),  della  legge  regionale  27  dicembre   2012,   n.   80
(Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di  Alberese  in
ente Terre regionali toscane e  modifiche  alla  legge  regionale  n.
39/2000, alla legge regionale n. 77/2004 e alla  legge  regionale  n.
24/2000)». 
  4. Dopo il comma  3-ter  dell'art.  10  della  legge  regionale  n.
39/2000 e' inserito il seguente: «3-quater. I piani  annuali  di  cui
all'art. 3-bis, vengono  finanziati  con  le  risorse  del  PRAF.  La
determinazione  delle  risorse  da  assegnare   tiene   conto   della
quantificazione degli obiettivi da conseguire in termini di  proventi
derivanti   dalla   gestione   del   patrimonio    agricolo-forestale
determinati dall'ente Terre regionali toscane ai sensi  dell'art.  2,
comma 1, lettera c), della legge regionale n. 80/2012».