Art. 28 
 
       Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 39/2000 
 
  1. Alla fine del comma 1 dell'art.  13  della  legge  regionale  n.
39/2000 sono aggiunte le parole: «ai sensi dell'art.  7  del  decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227  (Orientamento  e  modernizzazione
del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo  2001,
n. 57)». 
  2. Il comma 3 dell'art. 13 della  legge  regionale  n.  39/2000  e'
sostituito  dal  seguente:  «3.  L'Albo  e'   tenuto   dalla   Giunta
regionale». 
  3. Il comma 4 dell'art. 13 della  legge  regionale  n.  39/2000  e'
sostituito dal  seguente:  «4.  La  Giunta  regionale  definisce  con
apposito  regolamento  ulteriori  requisiti  per   l'iscrizione,   la
sospensione, la cancellazione  e  l'aggiornamento  dell'Albo  tenendo
conto dei seguenti criteri: 
  a)  disponibilita'   di   personale   tecnico   operativo   idoneo,
attrezzature  e  mezzi  tecnici  adeguati  e  documentata  esperienza
lavorativa nel settore; 
  b) requisiti generali per l'affidamento di lavori di  cui  all'art.
38 del decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  (Codice  dei
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture   in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 
  c) rispetto delle norme contenute nella presente legge; 
  d) regolare esecuzione dei lavori finanziati dalla  regione  o  che
hanno fruito del contributo regionale; 
  e) possesso di certificazioni di processo o di qualita'  ambientale
o di sicurezza e di responsabilita' sociale».