Art. 28 Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 39/2000 1. Alla fine del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 39/2000 sono aggiunte le parole: «ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57)». 2. Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 39/2000 e' sostituito dal seguente: «3. L'Albo e' tenuto dalla Giunta regionale». 3. Il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 39/2000 e' sostituito dal seguente: «4. La Giunta regionale definisce con apposito regolamento ulteriori requisiti per l'iscrizione, la sospensione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo tenendo conto dei seguenti criteri: a) disponibilita' di personale tecnico operativo idoneo, attrezzature e mezzi tecnici adeguati e documentata esperienza lavorativa nel settore; b) requisiti generali per l'affidamento di lavori di cui all'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); c) rispetto delle norme contenute nella presente legge; d) regolare esecuzione dei lavori finanziati dalla regione o che hanno fruito del contributo regionale; e) possesso di certificazioni di processo o di qualita' ambientale o di sicurezza e di responsabilita' sociale».