Art. 29 
 
     Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 39/2000 
 
  1. L'art. 14 della legge regionale n.  39/2000  e'  sostituito  dal
seguente: «Art. 14. (Convenzioni con le pubbliche amministrazioni). -
1. Interventi per importi fino a 50.000,00 euro,  esclusi  gli  oneri
fiscali,  sono  prioritariamente  affidati,  tramite  convenzione,  a
imprenditori agricoli, singoli od associati,  che  conducono  aziende
agricole. 
  2. Per l'attuazione degli interventi, gli imprenditori agricoli  di
cui al comma 1, devono, in via esclusiva, impiegare il lavoro proprio
e dei familiari  ed  utilizzare  macchine  ed  attrezzature  di  loro
proprieta' od in loro possesso. 
  3. Nell'individuazione dei concorrenti e' privilegiata la vicinanza
dell'azienda  agricola  alla  zona  d'intervento.   Ad   uno   stesso
imprenditore non possono essere affidati  da  uno  stesso  ente,  nel
medesimo anno, interventi d'importo complessivo superiore a 50.000,00
euro, esclusi gli oneri fiscali. 
  4. Interventi per lavori e  servizi  attinenti,  d'importo  fino  a
300.000,00 euro, esclusi gli  oneri  fiscali,  sono  prioritariamente
affidati, anche tramite  convenzione,  a  cooperative  di  produzione
agricola e di lavoro agricolo-forestale, che, per statuto, esercitano
attivita' di sistemazione e manutenzione agraria,  forestale  ed,  in
genere, del territorio e degli ambienti rurali. 
  5. Ad una stessa cooperativa non possono  essere  affidati  da  uno
stesso ente, nel  medesimo  anno,  interventi  d'importo  complessivo
superiore a 300.000,00 euro, esclusi gli oneri fiscali. 
  6. La Giunta regionale puo' indicare ulteriori requisiti tecnici  e
professionali  degli  imprenditori  di  cui  al  comma  1,  e   delle
cooperative di cui al comma 4. 
  7. Gli enti competenti  compilano  e  tengono  aggiornato  l'elenco
degli imprenditori e delle cooperative che, in possesso dei requisiti
previsti dal presente articolo, richiedono l'affidamento dei lavori e
lo  comunicano  alla  Giunta  regionale  unitamente   alle   proposte
d'intervento previste dagli atti della programmazione regionale. 
  8.  La  Giunta  regionale,  con  deliberazione  da  pubblicare  nel
Bollettino ufficiale della  Regione  Toscana,  aggiorna  gli  importi
limite di cui al presente articolo».