Art. 29 Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 39/2000 1. L'art. 14 della legge regionale n. 39/2000 e' sostituito dal seguente: «Art. 14. (Convenzioni con le pubbliche amministrazioni). - 1. Interventi per importi fino a 50.000,00 euro, esclusi gli oneri fiscali, sono prioritariamente affidati, tramite convenzione, a imprenditori agricoli, singoli od associati, che conducono aziende agricole. 2. Per l'attuazione degli interventi, gli imprenditori agricoli di cui al comma 1, devono, in via esclusiva, impiegare il lavoro proprio e dei familiari ed utilizzare macchine ed attrezzature di loro proprieta' od in loro possesso. 3. Nell'individuazione dei concorrenti e' privilegiata la vicinanza dell'azienda agricola alla zona d'intervento. Ad uno stesso imprenditore non possono essere affidati da uno stesso ente, nel medesimo anno, interventi d'importo complessivo superiore a 50.000,00 euro, esclusi gli oneri fiscali. 4. Interventi per lavori e servizi attinenti, d'importo fino a 300.000,00 euro, esclusi gli oneri fiscali, sono prioritariamente affidati, anche tramite convenzione, a cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, che, per statuto, esercitano attivita' di sistemazione e manutenzione agraria, forestale ed, in genere, del territorio e degli ambienti rurali. 5. Ad una stessa cooperativa non possono essere affidati da uno stesso ente, nel medesimo anno, interventi d'importo complessivo superiore a 300.000,00 euro, esclusi gli oneri fiscali. 6. La Giunta regionale puo' indicare ulteriori requisiti tecnici e professionali degli imprenditori di cui al comma 1, e delle cooperative di cui al comma 4. 7. Gli enti competenti compilano e tengono aggiornato l'elenco degli imprenditori e delle cooperative che, in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo, richiedono l'affidamento dei lavori e lo comunicano alla Giunta regionale unitamente alle proposte d'intervento previste dagli atti della programmazione regionale. 8. La Giunta regionale, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, aggiorna gli importi limite di cui al presente articolo».