Art. 3 
 
                          Banca della terra 
 
  1. E' istituita la banca della  terra  al  fine  di  valorizzare  i
terreni pubblici e privati, attraverso un loro uso produttivo. 
  2.  La  banca  della  terra  contiene  un  inventario  completo   e
aggiornato dell'offerta dei  terreni  e  delle  aziende  agricole  di
proprieta' pubblica e privata disponibili per operazioni di affitto o
di  concessione,  ivi   compresi   i   terreni   privati   dichiarati
temporaneamente disponibili ai sensi dell'art. 5. 
  3. La banca della terra contiene altresi' una sezione separata  dei
beni del patrimonio agricolo-forestale destinati  alle  utilizzazioni
di cui all'art. 26 della legge regionale n. 39/2000. 
  4. La banca della terra e' gestita  dall'ente  tramite  il  sistema
informativo di cui all'art. 14-bis della legge regionale 19  novembre
1999,  n.  60  (Agenzia  regionale  toscana  per  le  erogazioni   in
agricoltura «ARTEA»). 
  5. Entro centoventi giorni dalla nomina, il direttore presenta alla
Giunta regionale la proposta per il funzionamento della  banca  della
terra. 
  6. Entro novanta giorni dal ricevimento della  proposta  la  Giunta
regionale, sulla base della proposta di cui al comma 5, e sentite  le
organizzazioni   professionali   agricole   e   cooperative   e    le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, disciplina  il
funzionamento della banca della terra con apposito regolamento.