Art. 3 Banca della terra 1. E' istituita la banca della terra al fine di valorizzare i terreni pubblici e privati, attraverso un loro uso produttivo. 2. La banca della terra contiene un inventario completo e aggiornato dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole di proprieta' pubblica e privata disponibili per operazioni di affitto o di concessione, ivi compresi i terreni privati dichiarati temporaneamente disponibili ai sensi dell'art. 5. 3. La banca della terra contiene altresi' una sezione separata dei beni del patrimonio agricolo-forestale destinati alle utilizzazioni di cui all'art. 26 della legge regionale n. 39/2000. 4. La banca della terra e' gestita dall'ente tramite il sistema informativo di cui all'art. 14-bis della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura «ARTEA»). 5. Entro centoventi giorni dalla nomina, il direttore presenta alla Giunta regionale la proposta per il funzionamento della banca della terra. 6. Entro novanta giorni dal ricevimento della proposta la Giunta regionale, sulla base della proposta di cui al comma 5, e sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, disciplina il funzionamento della banca della terra con apposito regolamento.