Art. 31 
 
    Inserimento dell'art. 21-bis nella legge regionale n. 39/2000 
 
  1. Dopo l'art. 21 della legge regionale n. 39/2000 e'  inserito  il
seguente: «Art. 21-bis. (Mercato volontario dei crediti ambientali  e
di carbonio). - 1. La regione  promuove  il  mercato  volontario  dei
crediti ambientali e di carbonio generati anche tramite  progetti  di
imboschimento e la gestione forestale sostenibile. 
  2. La certificazione e la compensazione dei crediti ambientali e di
carbonio possono essere incluse tra gli interventi  di  cui  all'art.
17, comma 2».