Art. 31 Inserimento dell'art. 21-bis nella legge regionale n. 39/2000 1. Dopo l'art. 21 della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «Art. 21-bis. (Mercato volontario dei crediti ambientali e di carbonio). - 1. La regione promuove il mercato volontario dei crediti ambientali e di carbonio generati anche tramite progetti di imboschimento e la gestione forestale sostenibile. 2. La certificazione e la compensazione dei crediti ambientali e di carbonio possono essere incluse tra gli interventi di cui all'art. 17, comma 2».