Art. 32 Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «alla legge regionale 16 maggio 1991, n. 20 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana) e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 - Legge forestale della Toscana»). 2. Dopo il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 39/2000 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il coordinamento della gestione ottimale e della valorizzazione dei beni del partimonio agricolo-fo restale e' di competenza dell'ente Terre regionali toscane di cui alla legge regionale n. 80/2012».