Art. 32 
 
       Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 39/2000 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 22 della  legge  regionale  n.  39/2000  le
parole: «alla legge regionale  16  maggio  1991,  n.  20  (Demanio  e
patrimonio della Regione Toscana) e  successive  modificazioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «alla legge regionale 27 dicembre 2004, n.
77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla  legge
regionale 21 marzo 2000, n. 39 - Legge forestale della Toscana»). 
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 39/2000 e'
aggiunto  il  seguente:  «2-bis.  Il  coordinamento  della   gestione
ottimale e della valorizzazione dei beni del  partimonio  agricolo-fo
restale e' di competenza dell'ente Terre  regionali  toscane  di  cui
alla legge regionale n. 80/2012».