Art. 33 
 
       Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 39/2000 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 23 della  legge  regionale  n.  39/2000  le
parole:  «interesse   locale»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«valorizzazione  del  patrimonio  pubblico  con  finalita'   sociali,
culturali ed economiche».