Art. 35 
 
       Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 39/2000 
 
  1. Il comma 4 dell'art. 25 della  legge  regionale  n.  39/2000  e'
sostituito dal seguente: «4.  L'ente  gestore  di  cui  all'art.  29,
riceve le proposte e le domande di affidamento dei beni, le istruisce
e le trasmette all'ente Terre regionali toscane che esprime un parere
vincolante».