Art. 35 Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 39/2000 1. Il comma 4 dell'art. 25 della legge regionale n. 39/2000 e' sostituito dal seguente: «4. L'ente gestore di cui all'art. 29, riceve le proposte e le domande di affidamento dei beni, le istruisce e le trasmette all'ente Terre regionali toscane che esprime un parere vincolante».