Art. 36 Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 39/2000 1. Il comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 39/2000 e' sostituito dal seguente: «1. Sulla base di quanto previsto nei piani di gestione di cui all'art. 30, l'ente gestore di cui all'art. 29, procede al rilascio delle concessioni temporanee sui beni del patrimonio agricolo-forestale». 2. Il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 39/2000 e' sostituito dal seguente: «2. Gli atti di autorizzazione e di concessione specificano le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo-forestale e prevedono, fra l'altro, l'uso per il quale il bene viene dato, la durata della autorizzazione o concessione e l'ammontare del canone o corrispettivo che deve essere corrisposto dall'usuario». 3. Dopo il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «2-bis. Gli oneri tributari e fiscali relativi ai beni in concessione gravano sul concessionario».