Art. 36 
 
       Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 39/2000 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 26 della  legge  regionale  n.  39/2000  e'
sostituito dal seguente: «1. Sulla base di quanto previsto nei  piani
di gestione di cui all'art. 30, l'ente gestore di  cui  all'art.  29,
procede  al  rilascio  delle  concessioni  temporanee  sui  beni  del
patrimonio agricolo-forestale». 
  2. Il comma 2 dell'art. 26 della  legge  regionale  n.  39/2000  e'
sostituito  dal  seguente:  «2.  Gli  atti  di  autorizzazione  e  di
concessione specificano le condizioni necessarie per la conservazione
del patrimonio agricolo-forestale e prevedono, fra l'altro, l'uso per
il quale il  bene  viene  dato,  la  durata  della  autorizzazione  o
concessione e l'ammontare del canone o corrispettivo che deve  essere
corrisposto dall'usuario». 
  3. Dopo il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 39/2000 e'
inserito il seguente: «2-bis. Gli oneri tributari e fiscali  relativi
ai beni in concessione gravano sul concessionario».