Art. 38 Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 39/2000 1. Il comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 39/2000 e' sostituito dal seguente: «2. I complessi del patrimonio agricolo-forestale sono definiti, sentiti gli enti interessati, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'ente Terre regionali toscane». 2. Il comma 3 dell'art. 28 della legge regionale n. 39/2000 e' abrogato.