Art. 38 
 
       Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 39/2000 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 28 della  legge  regionale  n.  39/2000  e'
sostituito   dal   seguente:   «2.   I   complessi   del   patrimonio
agricolo-forestale sono definiti, sentiti gli enti  interessati,  con
deliberazione della Giunta  regionale  su  proposta  dell'ente  Terre
regionali toscane». 
  2. Il comma 3 dell'art. 28 della  legge  regionale  n.  39/2000  e'
abrogato.