Art. 39 Sostituzione dell'art. 29 della legge regionale n. 39/2000 1. L'art. 29 della legge regionale n. 39/2000 e' sostituito dal seguente: «Art. 29. (Amministrazione dei complessi agricolo-forestali). - 1. La competenza a gestire i complessi agricolo-forestali di cui all'art. 28 e' delle unioni di comuni subentrate alle comunita' montane ai sensi delle leggi regionali n. 37/2008 e n. 68/2011, per quanto riguarda i complessi esistenti nei rispettivi territori, e dei comuni per gli altri complessi che la esercitano in conformita' ai piani di cui all'art. 30. 2. Per i complessi ricadenti nell'ambito di due o piu' enti, la competenza a gestire e' delle unioni di comuni o del comune nel cui ambito territoriale ricade almeno il 70 per cento della superficie del complesso medesimo. 3. Gli enti gestori sono indicati nel provvedimento di cui all'art. 28, comma 2. 4. La Giunta regionale, qualora ricorrano particolari esigenze di carattere funzionale, economico o ambientale, su proposta dell'ente Terre regionali toscane, puo' affidare la gestione a soggetti pubblici diversi da quelli di cui al comma 1. 5. La Giunta regionale puo' procedere alla revoca della competenza a gestire i beni nel caso in cui la gestione non sia conforme agli indirizzi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 80/2012. In tal caso i beni vengono affidati all'ente Terre regionali toscane».