Art. 39 
 
     Sostituzione dell'art. 29 della legge regionale n. 39/2000 
 
  1. L'art. 29 della legge regionale n.  39/2000  e'  sostituito  dal
seguente:    «Art.     29.     (Amministrazione     dei     complessi
agricolo-forestali).  -  1.  La  competenza  a  gestire  i  complessi
agricolo-forestali di cui all'art.  28  e'  delle  unioni  di  comuni
subentrate alle comunita' montane ai sensi delle leggi  regionali  n.
37/2008 e n. 68/2011, per quanto riguarda i complessi  esistenti  nei
rispettivi territori, e dei comuni per gli  altri  complessi  che  la
esercitano in conformita' ai piani di cui all'art. 30. 
  2. Per i complessi ricadenti nell'ambito di due  o  piu'  enti,  la
competenza a gestire e' delle unioni di comuni o del comune  nel  cui
ambito territoriale ricade almeno il 70 per  cento  della  superficie
del complesso medesimo. 
  3. Gli enti gestori sono indicati nel provvedimento di cui all'art.
28, comma 2. 
  4. La Giunta regionale, qualora ricorrano particolari  esigenze  di
carattere funzionale, economico o ambientale, su  proposta  dell'ente
Terre  regionali  toscane,  puo'  affidare  la  gestione  a  soggetti
pubblici diversi da quelli di cui al comma 1. 
  5. La Giunta regionale puo' procedere alla revoca della  competenza
a gestire i beni nel caso in cui la gestione non  sia  conforme  agli
indirizzi di cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  c),  della  legge
regionale n. 80/2012. In tal caso i beni  vengono  affidati  all'ente
Terre regionali toscane».