Art. 4 Utilizzo dei beni inseriti nella banca della terra 1. L'ente provvede al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di beni di sua proprieta' o di beni affidatigli in gestione con convenzione dalla regione o da soggetti privati e inseriti nella banca della terra. 2. Gli atti di autorizzazione e di concessione specificano le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo-forestale e prevedono, in particolare, l'uso per il quale il bene viene dato, la durata dell'autorizzazione o concessione e l'ammontare del canone o corrispettivo che deve essere corrisposto dall'usuario. Gli oneri tributari e fiscali relativi ai beni in concessione gravano sul concessionario.