Art. 4 
 
         Utilizzo dei beni inseriti nella banca della terra 
 
  1.  L'ente  provvede  al  rilascio  delle  autorizzazioni  e  delle
concessioni di beni di  sua  proprieta'  o  di  beni  affidatigli  in
gestione con convenzione  dalla  regione  o  da  soggetti  privati  e
inseriti nella banca della terra. 
  2. Gli atti di  autorizzazione  e  di  concessione  specificano  le
condizioni   necessarie   per   la   conservazione   del   patrimonio
agricolo-forestale e prevedono, in particolare, l'uso per il quale il
bene viene  dato,  la  durata  dell'autorizzazione  o  concessione  e
l'ammontare del canone o corrispettivo che  deve  essere  corrisposto
dall'usuario. Gli oneri tributari  e  fiscali  relativi  ai  beni  in
concessione gravano sul concessionario.