Art. 40 
 
     Sostituzione dell'art. 30 della legge regionale n. 39/2000 
 
  1. L'art. 30 della legge regionale n.  39/2000  e'  sostituito  dal
seguente:   «Art.   30.   (Piani   di   gestione    del    patrimonio
agricolo-forestale). - 1. Le funzioni di cui all'art.  29,  comma  1,
sono svolte  sulla  base  di  un  piano  di  gestione  conforme  agli
indirizzi  approvati  dall'ente  Terre  regionali  toscane  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 80/2012. 
  2. Il piano di gestione definisce: 
  a) la coltura e l'assestamento dei boschi; 
  b) la ripresa legnosa e il piano dei tagli; 
  c) l'uso e la coltivazione dei terreni non boscati e le  produzioni
extra-silvane; 
  d) l'assestamento faunistico; 
  e) l'uso dei fabbricati; 
  f) la conservazione attiva dei beni  con  particolare  destinazione
d'uso; 
  g) le utilizzazioni dei beni di cui all'art. 26. 
  3. Il piano di gestione e' riferito ad un periodo minimo  di  dieci
anni  e  puo'  essere  aggiornato,  nell'arco  temporale  della   sua
validita', con le stesse procedure con cui e' stato approvato. 
  4. L'ente gestore adotta il piano  e  lo  presenta  all'ente  Terre
regionali toscane. Qualora non si tratti dell'ente medesimo il  piano
e' presentato anche all'ente competente ai sensi dell'art. 47,  comma
2,  che  esprime  il  proprio  parere  entro  sessanta   giorni   dal
ricevimento comunicandolo all'ente gestore e all'ente Terre regionali
toscane. Per i complessi ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di
un parco nazionale, regionale, provinciale o di una riserva naturale,
il piano e' trasmesso altresi'  all'ente  parco  o  all'organismo  di
gestione ai fini del nulla osta di cui  all'art.  13  della  legge  6
dicembre 1991, n. 394 (Legge  quadro  sulle  aree  protette).  L'ente
parco o l'organismo di gestione trasmette il nulla osta o  il  parere
all'ente Terre regionali toscane. 
  5. L'ente Terre regionali toscane verifica la conformita' del piano
agli indirizzi di cui all'art. 2, comma 1, lettera  c),  della  legge
regionale n. 80/2012 e comunica gli  esiti  della  verifica  all'ente
competente. 
  6. Nel caso in cui l'ente Terre regionali toscane verifichi la  non
conformita' del piano, l'ente gestore provvede ad una nuova  adozione
del piano. 
  7. Il piano diventa efficace nel momento in cui  l'ente  competente
riceve la comunicazione della verifica di conformita' dall'ente Terre
regionali toscane. 
  8. Fino all'approvazione del piano di gestione e per gli interventi
non previsti dal piano di gestione aventi carattere  straordinario  e
di eccezionalita', i tagli  boschivi  e  gli  altri  interventi  sono
autorizzati dall'ente Terre regionali toscane,  su  presentazione  di
specifico progetto da parte dell'ente  che  amministra  il  complesso
agricolo-forestale, fatte salve le autorizzazioni di legge».