Art. 40 Sostituzione dell'art. 30 della legge regionale n. 39/2000 1. L'art. 30 della legge regionale n. 39/2000 e' sostituito dal seguente: «Art. 30. (Piani di gestione del patrimonio agricolo-forestale). - 1. Le funzioni di cui all'art. 29, comma 1, sono svolte sulla base di un piano di gestione conforme agli indirizzi approvati dall'ente Terre regionali toscane ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 80/2012. 2. Il piano di gestione definisce: a) la coltura e l'assestamento dei boschi; b) la ripresa legnosa e il piano dei tagli; c) l'uso e la coltivazione dei terreni non boscati e le produzioni extra-silvane; d) l'assestamento faunistico; e) l'uso dei fabbricati; f) la conservazione attiva dei beni con particolare destinazione d'uso; g) le utilizzazioni dei beni di cui all'art. 26. 3. Il piano di gestione e' riferito ad un periodo minimo di dieci anni e puo' essere aggiornato, nell'arco temporale della sua validita', con le stesse procedure con cui e' stato approvato. 4. L'ente gestore adotta il piano e lo presenta all'ente Terre regionali toscane. Qualora non si tratti dell'ente medesimo il piano e' presentato anche all'ente competente ai sensi dell'art. 47, comma 2, che esprime il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento comunicandolo all'ente gestore e all'ente Terre regionali toscane. Per i complessi ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di un parco nazionale, regionale, provinciale o di una riserva naturale, il piano e' trasmesso altresi' all'ente parco o all'organismo di gestione ai fini del nulla osta di cui all'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). L'ente parco o l'organismo di gestione trasmette il nulla osta o il parere all'ente Terre regionali toscane. 5. L'ente Terre regionali toscane verifica la conformita' del piano agli indirizzi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 80/2012 e comunica gli esiti della verifica all'ente competente. 6. Nel caso in cui l'ente Terre regionali toscane verifichi la non conformita' del piano, l'ente gestore provvede ad una nuova adozione del piano. 7. Il piano diventa efficace nel momento in cui l'ente competente riceve la comunicazione della verifica di conformita' dall'ente Terre regionali toscane. 8. Fino all'approvazione del piano di gestione e per gli interventi non previsti dal piano di gestione aventi carattere straordinario e di eccezionalita', i tagli boschivi e gli altri interventi sono autorizzati dall'ente Terre regionali toscane, su presentazione di specifico progetto da parte dell'ente che amministra il complesso agricolo-forestale, fatte salve le autorizzazioni di legge».