Art. 41 Inserimento dell'art. 30-bis nella legge regionale n. 39/2000 1. Dopo l'art. 30 della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «Art. 30-bis. (Utilizzazione del patrimonio agricolo-forestale a fini faunistico-venatori). - 1. Il patrimonio agricolo-forestale e' utilizzato ai fini faunistici e faunistico-venatori in coerenza con gli obiettivi generali e le strategie di intervento per la gestione del territorio agricolo forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata contenuti nel PRAF e con le modalita' stabilite per ogni complesso forestale di cui all'art. 28, con deliberazione della Giunta regionale. 2. La deliberazione di cui al comma 1, e' predisposta sulla base delle proposte avanzate dall'ente Terre regionali toscane ed e' adottata previa acquisizione del parere dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 3. Dalle attivita' di cui al comma 1 possono deriva re proventi della gestione da impiegare secondo l'art. 31».