Art. 41 
 
    Inserimento dell'art. 30-bis nella legge regionale n. 39/2000 
 
  1. Dopo l'art. 30 della legge regionale n. 39/2000 e'  inserito  il
seguente:    «Art.    30-bis.    (Utilizzazione    del     patrimonio
agricolo-forestale a fini faunistico-venatori). -  1.  Il  patrimonio
agricolo-forestale   e'   utilizzato    ai    fini    faunistici    e
faunistico-venatori in coerenza  con  gli  obiettivi  generali  e  le
strategie di intervento  per  la  gestione  del  territorio  agricolo
forestale  destinato  alla  protezione  della  fauna  e  alla  caccia
programmata contenuti nel PRAF e con le modalita' stabilite per  ogni
complesso forestale di  cui  all'art.  28,  con  deliberazione  della
Giunta regionale. 
  2. La deliberazione di cui al comma 1, e'  predisposta  sulla  base
delle proposte avanzate  dall'ente  Terre  regionali  toscane  ed  e'
adottata  previa  acquisizione  del  parere  dell'Istituto   per   la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 
  3. Dalle attivita' di cui al comma 1  possono  deriva  re  proventi
della gestione da impiegare secondo l'art. 31».