Art. 42 
 
     Sostituzione dell'art. 31 della legge regionale n. 39/2000 
 
  1. L'art. 31 della legge regionale n.  30/2000  e'  sostituito  dal
seguente: «Art. 31.  (Proventi  della  gestione).  -  1.  I  proventi
ricavati dalla gestione dei beni  agricolo-forestali  sono  incassati
dagli enti gestori che trasmettono  trimestralmente  alla  regione  e
all'ente Terre regionali  toscane  una  rendicontazione  dettagliata,
corredata dalla documentazione attestante tutte le entrate. 
  2. I proventi vengono destinati  ad  interventi  di  conservazione,
miglioramento e potenziamento dei beni  stessi  e  ripartiti  tra  la
regione e l'ente gestore nel modo seguente: 
  a) 45 per cento all'ente gestore; 
  b) 55 per cento alla regione. 
  3. La quota di proventi di competenza  regionale  viene  scomputata
dalle  risorse  per  il  finanziamento  dei   piani   annuali   degli
interventi, di cui all'art. 10, comma 3-quater, presentati dagli enti
gestori».