Art. 42 Sostituzione dell'art. 31 della legge regionale n. 39/2000 1. L'art. 31 della legge regionale n. 30/2000 e' sostituito dal seguente: «Art. 31. (Proventi della gestione). - 1. I proventi ricavati dalla gestione dei beni agricolo-forestali sono incassati dagli enti gestori che trasmettono trimestralmente alla regione e all'ente Terre regionali toscane una rendicontazione dettagliata, corredata dalla documentazione attestante tutte le entrate. 2. I proventi vengono destinati ad interventi di conservazione, miglioramento e potenziamento dei beni stessi e ripartiti tra la regione e l'ente gestore nel modo seguente: a) 45 per cento all'ente gestore; b) 55 per cento alla regione. 3. La quota di proventi di competenza regionale viene scomputata dalle risorse per il finanziamento dei piani annuali degli interventi, di cui all'art. 10, comma 3-quater, presentati dagli enti gestori».