Art. 43 
 
    Inserimento dell'art. 38-bis nella legge regionale n. 39/2000 
 
  1. Dopo l'art. 38 della legge regionale n. 39/2000 e'  inserito  il
seguente: «Art. 38-bis. (Elenco regionale delle ditte boschive). - 1.
E' istituito  l'elenco  regionale  delle  ditte  boschive  nel  quale
possono  iscriversi  tutte  le  imprese   operanti   sul   territorio
regionale, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 227/2001. 
  2. La  Giunta  regionale  definisce  con  apposito  regolamento  le
modalita'  di  accesso  e  di  tenuta  dell'elenco,  i  requisiti  di
iscrizione, di rinnovo, di sospensione  e  di  cancellazione  tenendo
conto   in    particolare    dell'identificazione,    competenza    e
professionalita' degli addetti. 
  3. L'elenco di cui al comma 1, e' tenuto,  tramite  l'utilizzo  del
SIGAF, dalle province  e  dalle  unioni  di  comuni  subentrate  alle
comunita' montane ai sensi della legge regionale n. 37/2008  e  della
legge regionale n. 68/2011».