Art. 43 Inserimento dell'art. 38-bis nella legge regionale n. 39/2000 1. Dopo l'art. 38 della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «Art. 38-bis. (Elenco regionale delle ditte boschive). - 1. E' istituito l'elenco regionale delle ditte boschive nel quale possono iscriversi tutte le imprese operanti sul territorio regionale, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 227/2001. 2. La Giunta regionale definisce con apposito regolamento le modalita' di accesso e di tenuta dell'elenco, i requisiti di iscrizione, di rinnovo, di sospensione e di cancellazione tenendo conto in particolare dell'identificazione, competenza e professionalita' degli addetti. 3. L'elenco di cui al comma 1, e' tenuto, tramite l'utilizzo del SIGAF, dalle province e dalle unioni di comuni subentrate alle comunita' montane ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e della legge regionale n. 68/2011».