Art. 45 Modifiche all'art. 40 della legge regionale n. 39/2000 1. Il comma 2-bis dell'art. 40 della legge regionale n. 39/2000 e' sostituito dal seguente: «2-bis. Le province, le unioni di comuni subentrate alle comunita' montane ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e della legge regionale n. 68/2011 e gli enti parco regionali, nella disciplina di cui al comma 2, prevedono l'utilizzo del SIGAF».