Art. 45 
 
       Modifiche all'art. 40 della legge regionale n. 39/2000 
 
  1. Il comma 2-bis dell'art. 40 della legge regionale n. 39/2000  e'
sostituito dal seguente: «2-bis. Le province,  le  unioni  di  comuni
subentrate alle comunita' montane ai sensi della legge  regionale  n.
37/2008  e  della  legge  regionale  n.  68/2011  e  gli  enti  parco
regionali, nella disciplina di cui al comma 2,  prevedono  l'utilizzo
del SIGAF».