Art. 46 Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 39/2000 1. La lettera c) del comma 4 dell'art. 42 della legge regionale n. 39/2000 e' sostituita dalla seguente: «c) la realizzazione di movimenti di terreno che possano alterare la stabilita' dei terreni agricolo-forestali e la regimazione delle acque connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi;». 2. Dopo la lettera d) del comma 4 dell'art. 42 della legge regionale n. 39/2000 e' aggiunta la seguente: «d-bis) la realizzazione delle opere individuate dal piano antincendi boschivi di cui all'art. 49». 3. Alla lettera a) del comma 5 dell'art. 42 della legge regionale n. 39/2000 dopo le parole: «opere costruttive» sono aggiunte le seguenti: «diverse da quelle di cui al comma 4;». 4. La lettera b) del comma 5 dell'art. 42 della legge regionale n. 39/2000 e' sostituita dalla seguente: «b) la realizzazione di opere o infrastrutture e i movimenti di terreno che possano alterare la stabilita' dei terreni e la regimazione delle acque diversi da quelli di cui al comma 4».