Art. 46 
 
       Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 39/2000 
 
  1. La lettera c) del comma 4 dell'art. 42 della legge regionale  n.
39/2000  e'  sostituita  dalla  seguente:  «c)  la  realizzazione  di
movimenti di terreno che possano alterare la stabilita'  dei  terreni
agricolo-forestali  e  la  regimazione  delle  acque  connesse   alla
coltivazione   dei    terreni    agrari    ed    alla    sistemazione
idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi;». 
  2. Dopo la  lettera  d)  del  comma  4  dell'art.  42  della  legge
regionale  n.  39/2000  e'   aggiunta   la   seguente:   «d-bis)   la
realizzazione delle opere individuate dal piano  antincendi  boschivi
di cui all'art. 49». 
  3. Alla lettera a) del comma 5 dell'art. 42 della  legge  regionale
n. 39/2000 dopo le  parole:  «opere  costruttive»  sono  aggiunte  le
seguenti: «diverse da quelle di cui al comma 4;». 
  4. La lettera b) del comma 5 dell'art. 42 della legge regionale  n.
39/2000 e' sostituita dalla seguente: «b) la realizzazione di opere o
infrastrutture e i movimenti  di  terreno  che  possano  alterare  la
stabilita' dei terreni e la regimazione delle acque diversi da quelli
di cui al comma 4».