Art. 47 
 
       Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 39/2000 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 44 della  legge  regionale  n.  39/2000  e'
sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni di cui al comma  1,  non
si applicano nelle aree assimilate a bosco di cui all'art.  3,  comma
4, e nei paesaggi agrari e pastorali d'interesse storico coinvolti da
processi  di  forestazione  e  rinaturalizzazione  da  non  piu'   di
cinquanta anni oggetto di recupero a fini produttivi nel rispetto dei
criteri fissati nel regolamento forestale». 
  2. Dopo il comma 7 dell'art. 44 della legge regionale n. 39/2000 e'
aggiunto il seguente: «7-bis. Nel  caso  di  atti  autorizzativi  con
validita' superiore a cinque anni aventi  ad  oggetto  trasformazioni
boschive effettuabili  in  lotti  di  superficie  maggiore  a  cinque
ettari, le province e le unioni di comuni subentrate  alle  comunita'
montane ai sensi della legge  regionale  n.  37/2008  e  della  legge
regionale n. 68/2011, possono prevedere che il pagamento  di  cui  al
comma 6, venga effettuato anche in forma rateizzata con le  modalita'
definite nel regolamento forestale di cui all'art. 39».