Art. 47 Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 39/2000 1. Il comma 2 dell'art. 44 della legge regionale n. 39/2000 e' sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano nelle aree assimilate a bosco di cui all'art. 3, comma 4, e nei paesaggi agrari e pastorali d'interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione da non piu' di cinquanta anni oggetto di recupero a fini produttivi nel rispetto dei criteri fissati nel regolamento forestale». 2. Dopo il comma 7 dell'art. 44 della legge regionale n. 39/2000 e' aggiunto il seguente: «7-bis. Nel caso di atti autorizzativi con validita' superiore a cinque anni aventi ad oggetto trasformazioni boschive effettuabili in lotti di superficie maggiore a cinque ettari, le province e le unioni di comuni subentrate alle comunita' montane ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e della legge regionale n. 68/2011, possono prevedere che il pagamento di cui al comma 6, venga effettuato anche in forma rateizzata con le modalita' definite nel regolamento forestale di cui all'art. 39».