Art. 48 Modifiche all'art. 47 della legge regionale n. 39/2000 1. Dopo il comma 4 dell'art. 47 della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «4-bis. Il regolamento forestale di cui all'art. 39 individua i casi per i quali puo' essere richiesta la comunicazione di inizio e fine lavori». 2. La lettera f) del comma 5 dell'art. 47 della legge regionale n. 39/2000 e' sostituita dalla seguente: «f) a scopo fitosanitario purche' non comportino un prelievo di oltre il 30 per cento di piante arboree del soprassuolo originario». 3. Dopo il comma 6 dell'art. 47 della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «6-bis. Per tutti gli interventi soggetti ad autorizzazione o dichiarazione il titolare dell'istanza comunica all'ente competente l'impresa incaricata dello svolgimento dei lavori». 4. Dopo il comma 6 bis dell'art. 47 della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «6-ter. Sono effettuati da imprese boschive iscritte all'elenco di cui all'art. 38-bis: a) i tagli boschivi di superficie superiore ad 1 ettaro e i relativi esboschi eseguiti nel patrimonio agricolo-forestale; b) i tagli boschivi di superficie superiore a 1 ettaro e i relativi esboschi eseguiti su proprieta' diverse da quelle di cui alla lettera a), quando gli interventi sono anche in parte finanziati con contributi pubblici». 5. Dopo il comma 6-ter dell'art. 47 della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «6-quater. Il comma 6-ter, lettera b), non si applica in caso di imprenditori agricoli professionali che effettuano, direttamente o tramite i propri dipendenti, interventi di taglio e i relativi esboschi su superfici di loro proprieta' o di cui mantengono il possesso per almeno cinque anni. L'imprenditore agricolo professionale effettua la comunicazione di cui al comma 6-bis, indicando lo svolgimento in proprio dei lavori». 6. Dopo il comma 6-quater dell'art. 47 della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «6-quinquies. Nell'effettuazione di tutti i tagli boschivi di superficie superiore ad 1 ettaro e nei relativi esboschi le imprese boschive devono garantire la riconoscibilita' del personale tramite apposito tesserino di identificazione».