Art. 48 
 
       Modifiche all'art. 47 della legge regionale n. 39/2000 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 47 della legge regionale n. 39/2000 e'
inserito  il  seguente:  «4-bis.  Il  regolamento  forestale  di  cui
all'art. 39 individua i casi per i quali  puo'  essere  richiesta  la
comunicazione di inizio e fine lavori». 
  2. La lettera f) del comma 5 dell'art. 47 della legge regionale  n.
39/2000 e' sostituita  dalla  seguente:  «f)  a  scopo  fitosanitario
purche' non comportino un prelievo di oltre il 30 per cento di piante
arboree del soprassuolo originario». 
  3. Dopo il comma 6 dell'art. 47 della legge regionale n. 39/2000 e'
inserito il seguente: «6-bis. Per tutti gli  interventi  soggetti  ad
autorizzazione o  dichiarazione  il  titolare  dell'istanza  comunica
all'ente  competente  l'impresa  incaricata  dello  svolgimento   dei
lavori». 
  4. Dopo il comma 6  bis  dell'art.  47  della  legge  regionale  n.
39/2000 e' inserito il seguente: «6-ter. Sono effettuati  da  imprese
boschive iscritte all'elenco di cui all'art. 38-bis: 
  a) i tagli boschivi  di  superficie  superiore  ad  1  ettaro  e  i
relativi esboschi eseguiti nel patrimonio agricolo-forestale; 
  b) i tagli boschivi di superficie superiore a 1 ettaro e i relativi
esboschi eseguiti su proprieta' diverse da quelle di cui alla lettera
a),  quando  gli  interventi  sono  anche  in  parte  finanziati  con
contributi pubblici». 
  5. Dopo il comma  6-ter  dell'art.  47  della  legge  regionale  n.
39/2000 e' inserito il seguente: «6-quater. Il comma  6-ter,  lettera
b), non si applica in caso di imprenditori agricoli professionali che
effettuano, direttamente o tramite i propri dipendenti, interventi di
taglio e i relativi esboschi su superfici di loro proprieta' o di cui
mantengono  il  possesso  per  almeno  cinque  anni.   L'imprenditore
agricolo professionale effettua la  comunicazione  di  cui  al  comma
6-bis, indicando lo svolgimento in proprio dei lavori». 
  6. Dopo il comma 6-quater dell'art. 47  della  legge  regionale  n.
39/2000 e' inserito il seguente: «6-quinquies. Nell'effettuazione  di
tutti i tagli boschivi di superficie superiore  ad  1  ettaro  e  nei
relativi  esboschi  le   imprese   boschive   devono   garantire   la
riconoscibilita'  del  personale  tramite   apposito   tesserino   di
identificazione».