Art. 5 Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti 1. In attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attivita' agro-forestali, la regione valorizza le terre agricole incolte, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunita' locali. 2. Si considerano abbandonati o incolti: a) i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre anni, ad esclusione dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea; b) i terreni gia' destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera c), della legge regionale n. 39/2000. 3. I comuni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8, effettuano il censimento dei terreni abbandonati o incolti presenti nel proprio territorio e lo trasmettono all'ente. Decorso inutilmente tale termine le province e le unioni di comuni subentrate alle comunita' montane ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunita' montane) e della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), provvedono direttamente a tale censimento ai fini dell'inserimento dei terreni nella banca della terra, da effettuarsi entro i successivi novanta giorni. 4. L'ente coordina le attivita' tecnico-amministrative finalizzate all'inserimento dei terreni nella banca della terra. 5. L'ente provvede all'approvazione del piano di sviluppo per la coltivazione dei terreni individuati quali abbandonati o incolti, redatto dai soggetti che fanno richiesta di assegnazione dei terreni medesimi e che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata in conformita' al piano di sviluppo allegato alla richiesta. Il piano e' redatto e approvato secondo i criteri e le procedure definite dal regolamento di cui al comma 8. 6. L'approvazione del piano consente al comune l'occupazione temporanea e non onerosa dei terreni, per il periodo di efficacia del piano, ai fini della loro concessione ai privati richiedenti e titolari del piano di sviluppo approvato. Ai proprietari i cui terreni sono stati oggetto di assegnazione e' dovuto il canone stabilito secondo i criteri determinati dal regolamento di cui al comma 8. 7. I proprietari e gli aventi diritto, entro il termine stabilito dal regolamento di cui al comma 8, possono chiedere di coltivare direttamente i terreni allegando alla richiesta il piano di sviluppo da loro redatto e presentato secondo i criteri definiti dal regolamento di cui al comma 8. 8. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in osservanza dei principi e dei criteri degli articoli 4, 5 e 6 della legge n. 440/1978, sono definite: a) norme tecniche e procedure per l'effettuazione del censimento dei terreni; b) criteri per l'adeguata pubblicita' degli elenchi dei terreni individuati quali abbandonati o incolti; c) procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto dell'avvenuto censimento; d) termini per la presentazione di osservazioni, richieste di cancellazione o richieste di inserimento di terreni negli elenchi; e) criteri per la redazione e approvazione del piano di sviluppo di cui al comma 5; f) criteri per l'ammissibilita' delle domande di assegnazione dei terreni abbandonati e incolti, per la loro assegnazione, ivi inclusi i criteri per la selezione dei richiedenti; g) criteri di determinazione dei canoni dovuti ai proprietari dei terreni assegnati; h) criteri e modalita' di controllo da parte dell'ente sull'attuazione dei piani di sviluppo di cui ai commi 5 e 7, e procedure per la riassegnazione dei terreni non coltivati in loro conformita'; i) criteri per il recupero delle spese sostenute dai comuni ai sensi del comma 9; j) modalita' per il coordinamento delle attivita' tecnico-amministrative di cui al comma 4. 9. Qualora i terreni abbandonati o incolti inseriti nella banca della terra non siano oggetto di richieste di coltivazione, il comune ha facolta' di provvedere direttamente agli interventi necessari ai fini della tutela degli interessi di cui al comma 1, come definiti da un piano di intervento redatto dall'ente. In tal caso il comune provvede al recupero delle spese secondo i criteri determinati dal regolamento di cui al comma 8.