Art. 5 
 
           Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti 
 
  1. In attuazione dei principi e dei criteri della  legge  4  agosto
1978,  n.  440  (Norme  per  l'utilizzazione  delle  terre   incolte,
abbandonate o insufficientemente coltivate), per favorire il recupero
delle   aree   abbandonate,   contenere   il   degrado    ambientale,
salvaguardare il suolo e gli equilibri  idrogeologici,  limitare  gli
incendi  boschivi,  favorire  l'ottimale   assetto   del   territorio
attraverso lo svolgimento delle attivita' agro-forestali, la  regione
valorizza le terre agricole  incolte,  coerentemente  con  la  tutela
degli interessi  sociali,  economici  e  ambientali  delle  comunita'
locali. 
  2. Si considerano abbandonati o incolti: 
  a)  i  terreni  agricoli  che  non  siano  stati  destinati  a  uso
produttivo da almeno tre anni, ad esclusione dei terreni  oggetto  di
impegni derivanti dalla normativa europea; 
  b) i terreni gia' destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si
sono insediate formazioni arbustive  ed  arboree,  ad  esclusione  di
quelli considerati bosco ai sensi dell'art. 3, comma 5,  lettera  c),
della legge regionale n. 39/2000. 
  3. I comuni, entro centoventi giorni  dall'entrata  in  vigore  del
regolamento di cui al comma 8, effettuano il censimento  dei  terreni
abbandonati  o  incolti  presenti  nel  proprio   territorio   e   lo
trasmettono all'ente. Decorso inutilmente tale termine le province  e
le unioni di comuni subentrate alle comunita' montane ai sensi  della
legge regionale 26 giugno  2008,  n.  37  (Riordino  delle  comunita'
montane) e della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68  (Norme  sul
sistema delle  autonomie  locali),  provvedono  direttamente  a  tale
censimento ai fini dell'inserimento dei  terreni  nella  banca  della
terra, da effettuarsi entro i successivi novanta giorni. 
  4. L'ente coordina le attivita' tecnico-amministrative  finalizzate
all'inserimento dei terreni nella banca della terra. 
  5. L'ente provvede all'approvazione del piano di  sviluppo  per  la
coltivazione dei terreni individuati  quali  abbandonati  o  incolti,
redatto dai soggetti che fanno richiesta di assegnazione dei  terreni
medesimi e che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata
in conformita' al piano di sviluppo allegato alla richiesta. Il piano
e' redatto e approvato secondo i criteri e le procedure definite  dal
regolamento di cui al comma 8. 
  6.  L'approvazione  del  piano  consente  al  comune  l'occupazione
temporanea e non onerosa dei terreni, per il periodo di efficacia del
piano, ai fini  della  loro  concessione  ai  privati  richiedenti  e
titolari del piano  di  sviluppo  approvato.  Ai  proprietari  i  cui
terreni sono stati  oggetto  di  assegnazione  e'  dovuto  il  canone
stabilito secondo i criteri determinati dal  regolamento  di  cui  al
comma 8. 
  7. I proprietari e gli aventi diritto, entro il  termine  stabilito
dal regolamento di cui al comma  8,  possono  chiedere  di  coltivare
direttamente i terreni allegando alla richiesta il piano di  sviluppo
da  loro  redatto  e  presentato  secondo  i  criteri  definiti   dal
regolamento di cui al comma 8. 
  8. Con regolamento, da emanarsi entro novanta  giorni  dall'entrata
in vigore della presente legge, in  osservanza  dei  principi  e  dei
criteri degli articoli 4,  5  e  6  della  legge  n.  440/1978,  sono
definite: 
  a) norme tecniche e procedure per  l'effettuazione  del  censimento
dei terreni; 
  b) criteri per l'adeguata pubblicita'  degli  elenchi  dei  terreni
individuati quali abbandonati o incolti; 
  c) procedure per la notifica ai proprietari e agli  aventi  diritto
dell'avvenuto censimento; 
  d) termini per  la  presentazione  di  osservazioni,  richieste  di
cancellazione o richieste di inserimento di terreni negli elenchi; 
  e) criteri per la redazione e approvazione del piano di sviluppo di
cui al comma 5; 
  f) criteri per l'ammissibilita' delle domande di  assegnazione  dei
terreni abbandonati e incolti, per la loro assegnazione, ivi  inclusi
i criteri per la selezione dei richiedenti; 
  g) criteri di determinazione dei canoni dovuti ai  proprietari  dei
terreni assegnati; 
  h)  criteri  e  modalita'   di   controllo   da   parte   dell'ente
sull'attuazione dei piani di sviluppo di  cui  ai  commi  5  e  7,  e
procedure per la riassegnazione dei terreni  non  coltivati  in  loro
conformita'; 
  i) criteri per il recupero delle  spese  sostenute  dai  comuni  ai
sensi del comma 9; 
  j)    modalita'    per    il    coordinamento    delle    attivita'
tecnico-amministrative di cui al comma 4. 
  9. Qualora i terreni abbandonati o  incolti  inseriti  nella  banca
della terra non siano oggetto di richieste di coltivazione, il comune
ha facolta' di provvedere direttamente agli interventi  necessari  ai
fini della tutela degli interessi di cui al comma 1, come definiti da
un piano di intervento redatto  dall'ente.  In  tal  caso  il  comune
provvede al recupero delle spese secondo i  criteri  determinati  dal
regolamento di cui al comma 8.