Art. 53 Modifiche all'art. 57 della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 1 dell'art. 57 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) di cui alla legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana) e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del servizio fitosanitario regionale di cui alla legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale)». 2. Al comma 2 dell'art. 57 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «l'ARPAT» sono sostituite dalle seguenti: «il servizio fitosanitario regionale,».