Art. 53 
 
       Modifiche all'art. 57 della legge regionale n. 39/2000 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 57 della  legge  regionale  n.  39/2000  le
parole: «dell'Agenzia regionale per la  protezione  ambientale  della
Toscana (ARPAT) di cui alla legge regionale 18  aprile  1995,  n.  66
(Istituzione dell'Agenzia  regionale  per  la  protezione  ambientale
della Toscana) e  successive  modificazioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del servizio fitosanitario regionale  di  cui  alla  legge
regionale  29  novembre  2011,  n.  64   (Disciplina   del   servizio
fitosanitario regionale)». 
  2. Al comma 2 dell'art. 57 della  legge  regionale  n.  39/2000  le
parole:  «l'ARPAT»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  servizio
fitosanitario regionale,».