Art. 54 
 
       Modifiche all'art. 68 della legge regionale n. 39/2000 
 
  1. Al comma 4 dell'art. 68 della  legge  regionale  n.  39/2000  le
parole: «Le autorizzazioni si conformano alle prescrizioni del  piano
e del regolamento del parco e della riserva naturale o, in assenza di
questi, si conformano alla  disciplina  del  regolamento  forestale.»
sono abrogate. 
  2. Dopo il comma 4 dell'art. 68 della legge regionale n. 39/2000 e'
inserito il seguente: «4-bis. Il regolamento dell'ente parco o  delle
riserve  naturali  nonche'   gli   eventuali   piani   di   gestione,
disciplinano anche le attivita' previste dal regolamento forestale di
cui all'art. 39, che devono essere assoggettate  a  specifiche  norme
d'uso in relazione agli obiettivi di tutela previsti». 
  3. Dopo il comma  4-bis  dell'art.  68  della  legge  regionale  n.
39/2000  e'  inserito  il  seguente:  «4-ter.  Per  gli  aspetti  non
disciplinati dal regolamento dell'ente parco o delle riserve naturali
le autorizzazioni e i nulla osta previsti  dagli  articoli  14  e  18
della legge regionale n. 49/1995 si conformano  alla  disciplina  del
regolamento forestale».