Art. 54 Modifiche all'art. 68 della legge regionale n. 39/2000 1. Al comma 4 dell'art. 68 della legge regionale n. 39/2000 le parole: «Le autorizzazioni si conformano alle prescrizioni del piano e del regolamento del parco e della riserva naturale o, in assenza di questi, si conformano alla disciplina del regolamento forestale.» sono abrogate. 2. Dopo il comma 4 dell'art. 68 della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «4-bis. Il regolamento dell'ente parco o delle riserve naturali nonche' gli eventuali piani di gestione, disciplinano anche le attivita' previste dal regolamento forestale di cui all'art. 39, che devono essere assoggettate a specifiche norme d'uso in relazione agli obiettivi di tutela previsti». 3. Dopo il comma 4-bis dell'art. 68 della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «4-ter. Per gli aspetti non disciplinati dal regolamento dell'ente parco o delle riserve naturali le autorizzazioni e i nulla osta previsti dagli articoli 14 e 18 della legge regionale n. 49/1995 si conformano alla disciplina del regolamento forestale».