Art. 57 
 
     Sostituzione dell'art. 71 della legge regionale n. 39/2000 
 
  1. L'art. 71 della legge regionale n.  39/2000  e'  sostituito  dal
seguente: «Art. 71. (Coordinamento della lotta  attiva  agli  incendi
boschivi). -1. Il  coordinamento  della  lotta  attiva  agli  incendi
boschivi e' esercitato dalla regione tramite: 
    a) la sala operativa unificata permanente (SOUP) e i coordinatori
di sala operativa antincendi boschivi; 
    b) i direttori delle operazioni AIB (DO AIB). 
  2. La lotta attiva  agli  incendi  boschivi  e'  svolta  in  ambito
regionale dagli enti di cui all'art. 70-quater, comma 2, e in base  a
specifici accordi e  convenzioni,  da  squadre  di  associazioni  del
volontariato ai sensi della legge  11  agosto  1991,  n.  266  (Legge
quadro sul volontariato) e della legge regionale n. 28/1993. 
  3. Per lo svolgimento della lotta  attiva  la  regione  puo'  anche
avvalersi, con le attribuzioni e le modalita' previste dal piano AIB,
di risorse, mezzi e personale del Corpo forestale dello Stato  e  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base a specifici  accordi  e
convenzioni. 
  4.  I  coordinatori  di  sala  operativa  antincendi  boschivi,   i
direttori delle operazioni antincendi e il personale di cui ai  commi
2 e 3,  svolgono  la  lotta  attiva  secondo  le  attribuzioni  e  le
modalita' definite dal piano AIB. 
  5. Per le finalita' di cui al comma  1,  e'  istituito  il  sistema
regionale di addestramento e qualificazione dei coordinatori di  sala
operativa  antincendi  boschivi  e  dei  direttori  delle  operazioni
antincendi, la cui articolazione e  gestione  e'  disciplinata  dalla
Giunta regionale».