Art. 57 Sostituzione dell'art. 71 della legge regionale n. 39/2000 1. L'art. 71 della legge regionale n. 39/2000 e' sostituito dal seguente: «Art. 71. (Coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi). -1. Il coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi e' esercitato dalla regione tramite: a) la sala operativa unificata permanente (SOUP) e i coordinatori di sala operativa antincendi boschivi; b) i direttori delle operazioni AIB (DO AIB). 2. La lotta attiva agli incendi boschivi e' svolta in ambito regionale dagli enti di cui all'art. 70-quater, comma 2, e in base a specifici accordi e convenzioni, da squadre di associazioni del volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e della legge regionale n. 28/1993. 3. Per lo svolgimento della lotta attiva la regione puo' anche avvalersi, con le attribuzioni e le modalita' previste dal piano AIB, di risorse, mezzi e personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base a specifici accordi e convenzioni. 4. I coordinatori di sala operativa antincendi boschivi, i direttori delle operazioni antincendi e il personale di cui ai commi 2 e 3, svolgono la lotta attiva secondo le attribuzioni e le modalita' definite dal piano AIB. 5. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito il sistema regionale di addestramento e qualificazione dei coordinatori di sala operativa antincendi boschivi e dei direttori delle operazioni antincendi, la cui articolazione e gestione e' disciplinata dalla Giunta regionale».