Art. 58 Inserimento dell'art. 75-bis nella legge regionale n. 39/2000 1. Dopo l'art. 75 della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «Art. 75-bis. (Catasto delle aree percorse dal fuoco). - 1. I comuni, con la procedura di cui al comma 2, censiscono in un apposito catasto i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. 2. I comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto. All'esposizione dell'elenco viene data tempestiva pubblicita' attraverso pubbliche affissioni. Decorsi trenta giorni i comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni dandone comunicazione alla Giunta regionale con le modalita' definite dal piano AIB. 3. I comuni tengono aggiornato il catasto provvedendo alla cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'art. 76, commi 4, 5 e 7, allo scadere dei rispettivi periodi di divieto. 4. I rilievi di cui al comma 1, sono utilizzati dal comune per l'aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici. 5. I comuni entro il 31 maggio di ogni anno, censiscono gli incendi verificatisi nell'annualita' precedente. 6. Qualora il comune non provveda entro il termine di cui al comma 5, la Regione Toscana esercita il potere sostitutivo mediante la nomina di un commissario ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla regione). 7. In caso di esercizio associato, le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 5 e 6, si intendono riferite all'ente responsabile dell'esercizio associato ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 68/2011; il comma 4 si intende riferito all'ente medesimo in caso di esercizio associato delle funzioni attinenti gli strumenti urbanistici».