Art. 60 Modifiche all'art. 76 della legge regionale n. 39/2000 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 76 della legge regionale n. 39/2000 dopo le parole: «meteo-climatica» sono inserite le seguenti: «e le modalita' per la definizione di tali periodi;». 2. La lettera c) del comma 1 dell'art. 76 della legge regionale n. 39/2000 e' abrogata. 3. Il comma 2 dell'art. 76 della legge regionale n. 39/2000 e' abrogato. 4. Il comma 5 dell'art. 76 della legge regionale n. 39/2000 e' sostituito dal seguente: «5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, e' vietata: a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualita' di coltura; b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attivita' produttive». 5. Dopo il comma 5 dell'art. 76 della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «5-bis. Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5».