Art. 60 
 
       Modifiche all'art. 76 della legge regionale n. 39/2000 
 
  1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 76 della  legge  regionale
n.  39/2000  dopo  le  parole:  «meteo-climatica»  sono  inserite  le
seguenti: «e le modalita' per la definizione di tali periodi;». 
  2. La lettera c) del comma 1 dell'art. 76 della legge regionale  n.
39/2000 e' abrogata. 
  3. Il comma 2 dell'art. 76 della  legge  regionale  n.  39/2000  e'
abrogato. 
  4. Il comma 5 dell'art. 76 della  legge  regionale  n.  39/2000  e'
sostituito dal seguente: «5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia
nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei  soli  pascoli
percorsi  dal  fuoco,  fatte  salve  le  opere  pubbliche,  le  opere
necessarie all'AIB e  quanto  previsto  negli  strumenti  urbanistici
approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, e' vietata: 
    a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco
in altra qualita' di coltura; 
    b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di
strutture e infrastrutture  finalizzate  ad  insediamenti  civili  ed
attivita' produttive». 
  5. Dopo il comma 5 dell'art. 76 della legge regionale n. 39/2000 e'
inserito  il  seguente:  «5-bis.  Nei  certificati  di   destinazione
urbanistica  rilasciati  dal   comune   deve   essere   espressamente
richiamato il divieto di cui al comma 5».