Art. 61 Modifiche all'art. 78 della legge regionale n. 39/2000 1. Il comma 4 dell'art. 78 della legge regionale n. 39/2000 e' sostituito dal seguente: «4. L'iscrizione al LRBS e' promossa dalla Giunta regionale, anche su proposta della provincia, dell'unione di comuni subentrata alla comunita' montana ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e della legge regionale n. 68/2011, del proprietario o su indicazione di enti scientifici o di ricerca. La proposta e' trasmessa al proprietario o al possessore interessato, unitamente ad un disciplinare di gestione dei boschi da seme per un periodo non inferiore ai cinque anni». 2. Il comma 6 dell'art. 78 della legge regionale n. 39/2000 e' sostituito dal seguente: «6. La Giunta regionale verifica le eventuali osservazioni e approva l'iscrizione al LRBS e il relativo disciplinare di gestione, previo parere della provincia o dell'unione dei comuni subentrata alla comunita' montana ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e della legge regionale n. 68/2011. La Giunta regionale provvede, inoltre, ad un indennizzo annuo nei confronti del proprietario o del possessore in relazione all'eventuale diminuzione del reddito del fondo interessato. Il disciplinare di gestione e' vincolante e puo' derogare alle norme del regolamento forestale di cui all'art. 39. In caso d'inerzia del proprietario o del possessore, la provincia o l'unione dei comuni subentrata alla comunita' montana ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e della legge regionale n. 68/2011, provvedono agli interventi di gestione previsti dal disciplinare, ponendo i relativi oneri a carico del proprietario o del possessore».