Art. 61 
 
       Modifiche all'art. 78 della legge regionale n. 39/2000 
 
  1. Il comma 4 dell'art. 78 della  legge  regionale  n.  39/2000  e'
sostituito dal seguente: «4. L'iscrizione al LRBS e'  promossa  dalla
Giunta regionale, anche su proposta della provincia,  dell'unione  di
comuni  subentrata  alla  comunita'  montana  ai  sensi  della  legge
regionale  n.  37/2008  e  della  legge  regionale  n.  68/2011,  del
proprietario o su indicazione di enti scientifici o  di  ricerca.  La
proposta e' trasmessa al proprietario o  al  possessore  interessato,
unitamente ad un disciplinare di gestione dei boschi da seme  per  un
periodo non inferiore ai cinque anni». 
  2. Il comma 6 dell'art. 78 della  legge  regionale  n.  39/2000  e'
sostituito  dal  seguente:  «6.  La  Giunta  regionale  verifica   le
eventuali osservazioni e approva l'iscrizione al LRBS e  il  relativo
disciplinare di gestione, previo parere della provincia o dell'unione
dei comuni subentrata alla comunita' montana  ai  sensi  della  legge
regionale n. 37/2008 e della legge regionale n.  68/2011.  La  Giunta
regionale provvede, inoltre, ad un indennizzo annuo nei confronti del
proprietario o del possessore in relazione all'eventuale  diminuzione
del reddito del fondo interessato. Il  disciplinare  di  gestione  e'
vincolante e puo' derogare alle norme del  regolamento  forestale  di
cui all'art. 39. In caso d'inerzia del proprietario o del possessore,
la provincia o l'unione dei comuni subentrata alla comunita'  montana
ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e della legge regionale  n.
68/2011,  provvedono  agli  interventi  di  gestione   previsti   dal
disciplinare, ponendo i relativi oneri a carico  del  proprietario  o
del possessore».