Art. 62 Modifiche all'art. 81 della legge regionale n. 39/2000 1. Dopo il comma 1 dell'art. 81 della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «1-bis. Le violazioni alla presente legge sono registrate nel SIGAF dal soggetto accertatore l'infrazione entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica della sanzione amministrativa». 2. Dopo il comma 3 dell'art. 81 della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «3-bis. L'introitamento delle somme riscosse a seguito di violazioni alla presente legge e l'eventuale emissione di ordinanze di ingiunzione sono comunicate dalla provincia o dall'unione di comuni subentrata alla comunita' montana ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e della legge regionale n. 68/2011, entro trenta giorni, alla competente struttura della Giunta regionale che le registra nel SIGAF». 3. Dopo il comma 3-bis dell'art. 81 della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «3-ter. Le registrazioni di cui ai commi 1-bis e 3-bis, sono effettuate secondo le modalita' indicate con deliberazione della Giunta regionale».