Art. 62 
 
       Modifiche all'art. 81 della legge regionale n. 39/2000 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 81 della legge regionale n. 39/2000 e'
inserito il seguente: «1-bis. Le violazioni alla presente legge  sono
registrate nel SIGAF  dal  soggetto  accertatore  l'infrazione  entro
trenta giorni dalla contestazione immediata o  dalla  notifica  della
sanzione amministrativa». 
  2. Dopo il comma 3 dell'art. 81 della legge regionale n. 39/2000 e'
inserito il seguente: «3-bis. L'introitamento delle somme riscosse  a
seguito di violazioni alla presente legge e l'eventuale emissione  di
ordinanze  di  ingiunzione  sono   comunicate   dalla   provincia   o
dall'unione di comuni subentrata  alla  comunita'  montana  ai  sensi
della legge regionale n. 37/2008 e della legge regionale n.  68/2011,
entro trenta giorni, alla competente struttura della Giunta regionale
che le registra nel SIGAF». 
  3. Dopo il comma  3-bis  dell'art.  81  della  legge  regionale  n.
39/2000 e' inserito il seguente: «3-ter. Le registrazioni di  cui  ai
commi 1-bis e 3-bis, sono effettuate secondo  le  modalita'  indicate
con deliberazione della Giunta regionale».