Art. 63 Modifiche all'art. 82 della legge regionale n. 39/2000 1. Dopo il numero 3) della lettera b) del comma 1 dell'art. 82 della legge regionale n. 39/2000 e' aggiunto il seguente: «3-bis) ogni unita' di personale presente nel cantiere forestale privo di tesserino d'identificazione ai sensi dell'art. 47, comma 6-bis;». 2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 82 della legge regionale n. 39/2000 e' sostituita dalla seguente: «d) pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 per: 1) ogni 2.500 metri quadrati o frazione minore per i tagli boschivi effettuati in assenza di autorizzazione al taglio o di approvazione del piano dei tagli ove prescritta, o in difformita' sostanziale, ai sensi dell'art. 47-bis, comma 3, lettera e), dalle disposizioni previste nel regolamento forestale di cui all'art. 39, nell'autorizzazione o nel piano dei tagli o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio; 2) ogni 10.000 metri quadrati o frazione minore per i tagli boschivi effettuati omettendo la dichiarazione preventiva, ove prescritta; 3) la mancata comunicazione o il mancato aggiornamento della comunicazione dell'impresa incaricata dei lavori ai sensi dell'art. 47, comma 6-ter; 4) la mancata comunicazione di inizio o fine lavori ove prescritta; 5) le violazioni ai divieti di cui all'art. 76, comma 1, lettera a), nei periodi non definiti a rischio ai sensi del comma 1, lettera b), e del comma 2 dello stesso articolo; 6) ogni 1.000 metri quadrati o frazione minore per il mancato ripristino delle opere temporanee al termine delle operazioni connesse al taglio boschivo;». 3. Il punto 1) della lettera f) del comma 1 dell'art. 82 della legge regionale n. 39/2000 e' sostituito dal seguente: «1) ogni 500 metri quadrati, o frazione minore, in caso d'inosservanza delle norme relative all'allestimento e sgombero delle tagliate dai prodotti legnosi;». 4. Dopo il punto 1) della lettera f) del comma 1 dell'art. 82 della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «1-bis) ogni 500 metri quadrati, o frazione minore, in caso d'inosservanza delle norme relative alle sramature, sistemazione delle ramaglie e altri residui di lavorazione;». 5. Il punto 7) della lettera f) del comma 1 dell'art. 82 della legge regionale n. 39/2000 e' sostituito dal seguente: «7. Ogni pianta o ceppaia abbattuta danneggiata o potata in violazione alle norme, ad esclusione dei casi gia' sanzionati ai sensi delle lettere a) e b), della lettera d), numero 1) e 2), della lettera e), numero 2), e della lettera f), numero 3) e 8), del presente comma;". 6. Nel comma 8 dell'art. 82 della legge regionale n. 39/2000 le parole «comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7».