Art. 63 
 
       Modifiche all'art. 82 della legge regionale n. 39/2000 
 
  1. Dopo il numero 3) della lettera b)  del  comma  1  dell'art.  82
della legge regionale n. 39/2000 e'  aggiunto  il  seguente:  «3-bis)
ogni unita' di personale presente nel  cantiere  forestale  privo  di
tesserino d'identificazione ai sensi dell'art. 47, comma 6-bis;». 
  2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 82 della legge regionale  n.
39/2000 e' sostituita dalla seguente:  «d)  pagamento  di  una  somma
minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 per: 
  1) ogni 2.500 metri quadrati o frazione minore per i tagli boschivi
effettuati in assenza di autorizzazione al taglio o  di  approvazione
del piano dei tagli ove prescritta, o in difformita' sostanziale,  ai
sensi dell'art. 47-bis,  comma  3,  lettera  e),  dalle  disposizioni
previste   nel   regolamento   forestale   di   cui   all'art.    39,
nell'autorizzazione o nel piano dei  tagli  o  prescritte  a  seguito
della presentazione della dichiarazione di taglio; 
  2) ogni 10.000  metri  quadrati  o  frazione  minore  per  i  tagli
boschivi  effettuati  omettendo  la  dichiarazione  preventiva,   ove
prescritta; 
  3) la  mancata  comunicazione  o  il  mancato  aggiornamento  della
comunicazione dell'impresa incaricata dei lavori ai  sensi  dell'art.
47, comma 6-ter; 
  4) la mancata comunicazione di inizio o fine lavori ove prescritta; 
  5) le violazioni ai divieti di cui all'art. 76,  comma  1,  lettera
a), nei periodi non definiti a rischio ai sensi del comma 1,  lettera
b), e del comma 2 dello stesso articolo; 
  6) ogni 1.000 metri quadrati  o  frazione  minore  per  il  mancato
ripristino  delle  opere  temporanee  al  termine  delle   operazioni
connesse al taglio boschivo;». 
  3. Il punto 1) della lettera f) del  comma  1  dell'art.  82  della
legge regionale n. 39/2000 e' sostituito dal seguente: «1)  ogni  500
metri quadrati, o frazione minore, in caso d'inosservanza delle norme
relative all'allestimento e  sgombero  delle  tagliate  dai  prodotti
legnosi;». 
  4. Dopo il punto 1) della lettera f) del comma 1 dell'art. 82 della
legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «1-bis) ogni  500
metri quadrati, o frazione minore, in caso d'inosservanza delle norme
relative alle sramature, sistemazione delle ramaglie e altri  residui
di lavorazione;». 
  5. Il punto 7) della lettera f) del  comma  1  dell'art.  82  della
legge regionale n. 39/2000  e'  sostituito  dal  seguente:  «7.  Ogni
pianta o ceppaia abbattuta danneggiata o potata  in  violazione  alle
norme, ad esclusione dei casi gia' sanzionati ai sensi delle  lettere
a) e b), della lettera d), numero 1) e 2), della lettera  e),  numero
2), e della lettera f), numero 3) e 8), del presente comma;". 
  6. Nel comma 8 dell'art. 82 della legge  regionale  n.  39/2000  le
parole «comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7».