Art. 65 
 
Norma transitoria per la revisione delle  concessioni  esistenti  sul
                    patrimonio agricolo-forestale 
 
  1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
l'ente  Terre  regionali  toscane  procede  ad  una  verifica   delle
concessioni   temporanee   esistenti   sui   beni   del    patrimonio
agricolo-forestale per verificarne la rispondenza con  gli  indirizzi
di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), e ne comunica gli esiti  agli
enti gestori e alla Giunta regionale. 
  2. Qualora, dalla verifica di cui al comma 1,  risulti  la  mancata
rispondenza delle concessioni agli indirizzi di cui allo stesso comma
1, l'ente gestore propone al concessionario di adeguare il  contratto
in essere. In caso di  mancata  accettazione  della  proposta  l'ente
gestore procede, entro novanta giorni, alla revoca. In caso di revoca
l'ente gestore procede alla riassegnazione dei beni tramite  apposito
bando.