Art. 66 Norma transitoria per la rideterminazione dei complessi del patrimonio agricolo-forestale 1. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentiti gli enti interessati, tramite deliberazione procede alla rideterminazione dei complessi del patrimonio agricolo-forestale. 2. Fino all'approvazione della deliberazione di cui al comma 1, resta in vigore l'allegato B di cui all'art. 28 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).