Art. 66 
 
Norma  transitoria  per  la  rideterminazione   dei   complessi   del
                    patrimonio agricolo-forestale 
 
  1. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in  vigore  della  presente
legge la Giunta regionale,  sentiti  gli  enti  interessati,  tramite
deliberazione  procede  alla  rideterminazione  dei   complessi   del
patrimonio agricolo-forestale. 
  2. Fino all'approvazione della deliberazione di  cui  al  comma  1,
resta in vigore l'allegato B di cui all'art. 28 della legge regionale
21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).