Art. 69 Norme transitorie 1. Entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono approvate le modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana). 2. Gli articoli 43, 44, 47 e 48, entrano in vigore alla data di entrata in vigore delle modifiche del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 48/R/2003.