Art. 69 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, sono approvate le modifiche  al  regolamento  emanato
con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto  2003,  n.
48/R (Regolamento forestale della Toscana). 
  2. Gli articoli 43, 44, 47 e 48, entrano in  vigore  alla  data  di
entrata in vigore delle modifiche del decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale n. 48/R/2003.