Art. 7 Direttore 1. Il direttore dell'ente e' nominato dal Presidente della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione), fra soggetti di eta' non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza di direzione amministrativa, tecnica o gestionale, almeno quinquennale, nelle materie di competenza dell'ente. 2. I contenuti del contratto di diritto privato, di durata fino a cinque anni e rinnovabile, che disciplina il rapporto del direttore, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; il trattamento economico e' determinato con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione di posizione e di risultato ed e' adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti. Gli oneri del contratto sono a carico del bilancio dell'ente. 3. L'incarico di direttore non e' compatibile con cariche pubbliche elettive, nonche' con lo svolgimento di attivita' lavorativa dipendente ed e' subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. 4. Il contratto e' risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale che provvede nello stesso tempo ad avviare le procedure per la nomina del nuovo direttore, per i seguenti motivi: a) sopravvenuta causa di incompatibilita'; b) gravi violazioni di norme di legge; c) persistenti inadempienze degli indirizzi regionali.