Art. 7 
 
                              Direttore 
 
  1. Il direttore dell'ente e' nominato dal Presidente  della  Giunta
regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla  legge  regionale  8
febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni  e  di
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione), fra
soggetti di eta' non superiore ai sessantacinque anni in possesso  di
idonea laurea magistrale, o equivalente, e di  comprovata  esperienza
di   direzione   amministrativa,   tecnica   o   gestionale,   almeno
quinquennale, nelle materie di competenza dell'ente. 
  2. I contenuti del contratto di diritto privato, di durata  fino  a
cinque anni e rinnovabile, che disciplina il rapporto del  direttore,
sono  stabiliti  con  deliberazione  della   Giunta   regionale;   il
trattamento economico e' determinato con riferimento agli  emolumenti
spettanti ai dirigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione  di
posizione  e  di  risultato  ed  e'  adeguato  automaticamente   alle
modifiche cui sono soggetti i  suddetti  emolumenti.  Gli  oneri  del
contratto sono a carico del bilancio dell'ente. 
  3. L'incarico di direttore non e' compatibile con cariche pubbliche
elettive,  nonche'  con  lo  svolgimento  di   attivita'   lavorativa
dipendente  ed  e'  subordinato,  per  i  dipendenti   pubblici,   al
collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. 
  4.  Il  contratto  e'  risolto  anticipatamente  con  decreto   del
Presidente della Giunta regionale che provvede nello stesso tempo  ad
avviare le procedure  per  la  nomina  del  nuovo  direttore,  per  i
seguenti motivi: 
  a) sopravvenuta causa di incompatibilita'; 
  b) gravi violazioni di norme di legge; 
  c) persistenti inadempienze degli indirizzi regionali.