Art. 70 Sostituzione delle parole «comunita' montane» 1. Nella legge regionale n. 39/2000 ovunque ricorra l'espressione: «comunita' montane», questa e' sostituita con «unioni di comuni subentrate alle comunita' montane ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e della legge regionale n. 68/2011».