Art. 70 
 
            Sostituzione delle parole «comunita' montane» 
 
  1. Nella legge regionale n. 39/2000 ovunque ricorra  l'espressione:
«comunita' montane», questa  e'  sostituita  con  «unioni  di  comuni
subentrate alle comunita' montane ai sensi della legge  regionale  n.
37/2008 e della legge regionale n. 68/2011».